È costituita L’Associazione Sindacale “U.P.I” – Unione Piccoli Imprenditori ente non commerciale, senza fini di lucro, ai sensi del Codice Civile e del D.lgs. n. 460/97 La sede dell’Associazione è nel Comune di Napoli presso l’indirizzo individuato dal Consiglio Direttivo.

Con delibera del Consiglio Direttivo la sede dell’Associazione potrà essere trasferita nell’ambito del comune e al di fuori del comune di Napoli sul territorio nazionale. La Stessa costituisce il sistema della rappresentanza generale e unitario degli imprenditori della micro, piccola e media impresa, dell’artigianato, del commercio, dell’agricoltura, della pesca, dei servizi, della impresa minore, del lavoro autonomo e del terziario avanzato, delle imprese del privato sociale, dei liberi professionisti, delle organizzazioni del terzo settore e delle associazioni in genere, operanti in qualsiasi attività in Italia, nella Comunità Europea ed all’Estero. L’U.P.I. associa, in maniera diretta, enti privati e pubblici, che operano nel settore dei lavori edili e dell’ingegneria civile, anche marittima e costiera, nonché dell’agricoltura e tutte le aziende che nei rispettivi settori prevedono l’utilizzo di lavoratori, di attrezzature e di macchine operatrici.

L’U.P.I., altresì associa in maniera diretta, aspiranti imprenditori e pensionati, che condividano le finalità dell’U.P.I. stessa. U.P.I. è associazione libera ed indipendente da qualsivoglia condizionamento, legame o vincolo con partiti, associazioni e movimenti politici ed orienta il proprio funzionamento ai principi ed alle regole contenute nel presente Statuto.

L’U.P.I. ha durata illimitata.

U.P.I. è un'organizzazione nazionale, articolata su piani regionali, interprovinciali e provinciali, ed esplica le sue funzioni nell'ambito dei principi e dei compiti essa attribuiti dal presente statuto e dal regolamento di attuazione, in base alle decisioni degli organi preposti. U.P.I. è fondata sui principi della mutualità, della solidarietà e della libera adesione, ha carattere apartitico, autonomo ed indipendente e senza fini di lucro ed è aperta a tutte le componenti settoriali e culturali delle imprese artigiane, delle imprese Agricole e delle micro, piccole e medie imprese, dei lavoratori autonomi, degli esercenti le attività commerciali, Coltivatori diretti, turistiche e quelle professionali, dei consorzi e cooperative ed i loro soci, delle associazioni di imprenditori, e delle associazioni di lavoro atipico, degli imprenditori in pensione, delle altre forme di lavoro parasubordinato e dei pensionati in base al principio della libertà dell'organizzazione sindacale, ai sensi dell'ordinamento giuridico italiano e degli omologhi ordinamenti della Unione Europea. U.P.I. nelle sue azioni si ispira ai principi della dottrina sociale cristiana. Nell'affermazione di questi principi concorre a promuovere nella società e presso gli imprenditori coscienza dei valori sociali e civili ed i comportamenti propri della imprenditorialità nel contesto di una libera società di sviluppo. U.P.I. nell'ambito dei ruoli svolti dalle componenti del proprio sistema e delle competenze attribuite a ciascuna, ha per scopo: a) rappresentare e tutelare in ogni campo gli interessi generali degli associati, promuovendo, sviluppo economico e sociale presso le istituzioni pubbliche e private, le organizza politiche, economiche e sociali a livello nazionale, europeo e internazionale, nonché a tutti i livelli territoriali; b) promuovere e favorire iniziative di carattere sindacale, legislativo, fiscale, economico, assistenziale, culturale e sociale per una migliore valorizzazione delle risorse economiche ed umane, nonché le intese con le altre organizzazioni sindacali, politiche, economiche e sociali che consentano di perseguire in comune più vaste finalità di progresso e sviluppo; c) stipulare contratti collettivi nazionali di lavoro, contrattare e sottoscrivere accordi integrativi territoriali ed aziendali, nonché avviare e concludere ogni e qualsiasi trattativa sindacale con le organizzazioni dei lavoratori dipendenti; d) rappresentare gli iscritti innanzi a qualsiasi commissione tributaria; e) intervenire nelle controversie sindacale, collettive ed individuali; f) istituire collegi di conciliazione ed arbitrato, intesi a redimere conflitti di interesse tra soci e tra le categorie rappresentate; g) favorire la creazione di nuove realtà, nonché l’organizzazione e lo sviluppo degli enti cooperativi, mutualistici e delle imprese sociali, anche al fine di incrementare le opportunità occupazionali; h) promuovere e favorire lo sviluppo delle relazioni economiche e commerciali, con particolare riferimento alle attività di impresa, solidarietà e volontariato nonché alle tematiche inerenti la cooperazione lo sviluppo e l’integrazione europea; i) favorire la cooperazione e la collaborazione tra soci anche attraverso la costituzione di cooperative, consorzi e società, e mediante la partecipazione dei lavoratori alla gestione e agli utili dell’impresa, j) svolgere la necessaria attività di supporto per l’innovazione tecnologica, la ricerca scientifica, la promozione di rapporti e di scambi di risorse tra i Paesi, a cominciare da quelli mediterranei, promuovere l’internazionalizzazione delle imprese, la produzione e l’impiego delle energie integrative e rinnovabili; k) Attuare iniziative di marketing, pubblicitarie, finanziarie e culturali, organizzare ricerche, studi e convegni, su temi economici, etici e sociali nell'interesse degli associati, anche in collaborazione con altre associazioni, enti, ministeri e camere di commercio; l) Promuovere e costituire Enti Bilaterali, ovvero stipulare una convenzione con un ente bilaterale già autorizzato al fine di prestare le necessarie tutele di legge in materia di assistenza, occupazione e mercato del lavoro; m) Promuovere e sviluppare strutture ed organismi per l'assistenza economica, finanziaria, organizzativa, produttiva, commerciale, tecnica e sociale alle imprese; n) Partecipare alla costituzione di società, consorzi ed altre associazioni per la realizzazione di attività atte al miglioramento ed allo sviluppo della micro, piccola e media impresa, compresa la forma cooperativa; o) Promuovere e costituire un CAF (Centro di Assistenza Fiscale) di cui al D.lgs. n. 241/99 e smi; p) Promuovere e costituire un CAA (Centro di Assistenza Agricola) di cui al D. lgs. n. 165/99 e smi; q) Promuovere e costituire un CAT (Centro di Assistenza Tecnica) di cui al D. 114/98 e smi r) Promuovere, partecipare o contribuire a fondazioni o ad istituzioni specializzate; s) Promuovere, in attuazione della legge n. 152 del 30 Marzo 200l, la costituzione di un istituto di patronato e di assistenza sociale, ovvero stipulare una convenzione con un istituto di patronato già autorizzato al fine di prestare le tutele e assistenze di legge a favore degli associati, dei pensionati e dei cittadini in genere; t) Promuovere la costituzione intersettoriale di cooperative e partecipare all'indirizzo di gestione di esse, anche per la costruzione e/o acquisizione di complessi edilizi e commerciali per i propri associati e per i loro familiari, compreso le persone anziane; u) Promuovere la costituzione di forme associative, realtà no-profit e di imprese finalizzate allo sviluppo di attività sociali, culturali, del tempo libero, di assistenza socio-sanitaria, di volontariato, di cooperazione allo sviluppo, di formazione professionale e di avviamento al lavoro; v) Designare rappresentanti presso Enti, Amministrazioni, Istituti, Comitati, Commissioni e Associazioni; w) Stipulare convenzioni ed accordi con banche, società finanziarie e strutture similari per l'accesso ai finanziamenti, l’apertura di conti correnti, la concessione di mutui, fidi, scoperti di conto corrente, finanziamenti agevolati e, in generale, attingere a tutte quelle fonti di finanziamento mirate al potenziamento dei settori di cui all'art. 2 del presente statuto; x) Esercitare l'attività di editoria delegandone all'uopo la gestione anche a terzi, ai fini della pubblicazione e della diffusione di notiziari, periodici, giornali sia cartacei che on- line, libri, opuscoli, documentari filmati ed ogni altro mezzo di comunicazione necessario per la veicolazione, all'interno ed all'esterno del sistema associativo, di informazioni, iniziative, proposte, incontri, seminari, corsi, ricerche, etc., per un maggiore sviluppo delle attività imprenditoriali; y) Stabilire rapporti permanenti di confronto con le istituzioni e gli enti pubblici e privati competenti sulle tematiche inerenti la formazione. In particolare l'attività di formazione viene così articolata: • Partecipare attivamente alle politiche formative dell’Unione Europea, sia promuovendo il ruolo del dialogo sociale e delle strutture paritetiche, sia concorrendo ai programmi ed alle azioni comunitarie; • Sviluppare ricerche e studi sui bisogni formativi e sulle esigenze di sviluppo delle aziende e dei lavoratori; • Promuovere, organizzare e gestire corsi professionali di formazione, aggiornamento, qualificazione e riqualificazione nei vari settori di intervento del mondo del lavoro e dell’economia; • Favorire la partecipazione alla formazione professionale permanente per coloro che intendano perfezionare il proprio know-how ed acquisire nuove professionalità; • Valorizzare la riconversione, l'aggiornamento e l'orientamento delle categorie sociali occupate o soggette a fenomeni di espulsione/uscita dal mercato del lavoro e delle professioni; • Progettare moduli e tipologie di corsi; • Coordinare le proprie attività con quelle degli Enti Bilaterali Nazionali e Regionali, operanti nel campo della formazione professionale, al fine di favorire un'articolazione funzionale dei compiti ed evitare sovrapposizioni e duplicazioni di attività; • Promuovere l'orientamento professionale attraverso l'erogazione di borse di studio, la progettazione di iniziative pilota, e la diffusione di esperienze (stage, visite guidate, alternanza scuola lavoro) in collaborazione con le imprese, gli istituti scolastici e le Università. Per tali fini, U.P.I. potrà avvalersi di opportune risorse umane, anche esterne dall'associazione, per supportare in maniera altamente qualificata e di merito le iniziative intraprese. Inoltre, oltre l'azione diretta, U.P.I. potrà erogare contributi, effettuare beneficenza e compiere ogni atto giuridico utile per il conseguimento delle finalità di cui sopra, ivi compresa l'acquisizione e l'alienazione di partecipazioni, anche azionarie, in società di capitali, nonché aderire ad organizzazioni ed enti nazionali, europei ed internazionali.

Nell'interesse delle categorie rappresentate, l’U.P.I. stipula in sede nazionale accordi economici, patti e contratti sindacali collettivi. L’U.P.I. promuove altresì la definizione di accordi contrattuali collettivi di secondo e terzo livello nell’interesse precipuo degli iscritti. Tali accordi, patti o contratti saranno firmati dal Presidente, quale legale rappresentante dell’U. P. I o da persona da lui direttamente delegata. Gli accordi economici, i patti e i contratti collettivi sindacali stipulati dalle altre componenti del sistema confederale saranno sottoposti all’approvazione preventiva del consiglio direttivo nazionale.

L’U.P.I. si impegna a promuovere, a tutti i livelli, le pari opportunità di partecipazione di uomini e donne sia nelle assemblee rappresentative sia negli organi decisionali.

Tutti i livelli che compongono il sistema organizzativo conformano la propria azione ai principi e agli scopi previsti dal presente Statuto nonché al regolamento della L’U.P.I. Ogni comportamento fuorviante comporterà l’uscita immediata dal sistema organizzativo ad insindacabile giudizio del consiglio direttivo, sentito il parere del collegio dei probiviri.

Sono articolazioni territoriali della L’U.P.I.: · L’U.P.I. REGIONALI: costituiscono il livello regionale della L’U.P.I., che associano e rappresentano le imprese, gli imprenditori, i professionisti, i lavoratori autonomi, gli aspiranti imprenditori ed i pensionati con sede od unità locali nel territorio di propria competenza; · L’U.P.I. TERRITORIALI: sono articolazioni territoriali dell’U.P.I. che costituiscono il sistema di rappresentanza delle imprese, gli imprenditori, i professionisti, i lavoratori autonomi, gli aspiranti imprenditori ed i pensionati con sede od unità locali 8 nel territorio di propria competenza (ad esempio: provincie, città metropolitane, distretti territoriali omogenei, etc.); · L’U.P.I. COMUNITARIE: sono articolazioni territoriali dell’U.P.I. che costituiscono il sistema di rappresentanza delle imprese, gli imprenditori, i professionisti, i lavoratori autonomi, gli aspiranti imprenditori ed i pensionati con sede od unità locali nel territorio di propria competenza (ad esempio: stati membri UE, distretti territoriali omogenei sul territorio comunitario, etc.); · L’U.P.I. EXTRACOMUNITARIE: sono articolazioni territoriali dell’U.P.I. che costituiscono il sistema di rappresentanza delle imprese, gli imprenditori, i professionisti, i lavoratori autonomi, gli aspiranti imprenditori ed i pensionati con sede od unità locali nel territorio di propria competenza (ad esempio: stati membri extra UE, distretti territoriali omogenei fuori dal territorio comunitario, etc.). · Le strutture zonale risponde di fronte a terzi ed in giudizio unicamente delle obbligazioni assunte su mandato del Comitato Esecutivo zonale.

Le strutture dell’U.P.I. ai vari livelli sono Organismi giuridicamente e amministrativamente autonomi e, pertanto, strutture diverse che non rispondono delle obbligazioni assunte da altre strutture o dall'U.P.I. Nazionale e viceversa. le società e gli Enti promossi e/o di emanazione dell'U.P.I., gli organismi periferici dell'U.P.I. o le persone che rispettivamente li rappresentano, sono responsabili di tutte le obbligazioni da essi a qualsiasi titolo e verso chiunque assunte, con esclusione quindi di qualsiasi responsabilità a carico dell'Unione Piccoli Imprenditori Nazionale, né potranno in alcun modo chiedere di essere sollevate dalle stesse per qualsiasi motivo, ed in particolare, per il vincolo associativo all'U.P.I. · Resta inteso che per tutti i rapporti di natura patrimoniale, intercorrenti con terzi (fornitori, personale, collaborazioni autonome etc., nessuno escluso) è fatto espresso obbligo ai responsabili di detti organismi di esibire copia dello Statuto a detti terzi, che ne devono prendere visione per iscritto. In difetto di ciò, e ove mai fosse chiamata a rispondere di tali obbligazioni l'U.P.I. Nazionale, quest'ultima potrà rivolersi direttamente nei confronti delle persone fisiche responsabili delle strutture dell'U.P.I. ai vari livelli.

Sono articolazioni organizzative della L’U.P.I.: · U.P.I. GIOVANI IMPRENDITORI: è una struttura interna di coordinamento, cui aderiscono i giovani delle categorie rappresentate da U.P.I. Giovani Imprenditori assicura la formazione socioculturale, la qualificazione professionale e imprenditoriale, la partecipazione dei giovani alle scelte e all'azione sindacale. L’attività di U.P.I. Giovani Imprenditori è disciplinata da apposito regolamento approvato dal Consiglio direttivo della L’U.P.I. · U.P.I. DONNE: è una struttura interna di coordinamento delle donne socie di U.P.I. costituito a tutti i livelli territoriali dell’U.P.I. Si prefigge di: concorrere al conseguimento dell’oggetto sociale di U.P.I., con particolare riferimento alle iniziative ed attività che direttamente/indirettamente riguardano l’imprenditoria femminile; partecipare alle istituzioni, pubbliche e private, della parità di genere e agli organismi per le politiche femminili appositamente costituiti. L’attività di U.P.I. Donne è disciplinata da apposito Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo della l’U.P.I. · COMITATI DI CATEGORIA U.P.I.: sono strutture interne di coordinamento, costituite a tutti i livelli territoriali della U.P.I., che raggruppano gli imprenditori, i professionisti, i lavoratori autonomi, gli aspiranti imprenditori ed i pensionati che appartengono ad un particolare settore economico/produttivo. Hanno lo scopo di individuare e rappresentare gli interessi della specifica categoria. A tal fine, è prevista la nomina all’interno di ciascun Comitato di categoria U.P.I. di uno o più membri delegati che rappresentino e siano portavoce degli interessi della categoria nei rapporti all’interno dell’U.P.I. e con gli organi della stessa e con i terzi, enti privati e pubblici, a livello centrale e/o a livello territoriale. Ulteriori articolazioni organizzative potranno essere in futuro istituite su delibera del consiglio direttivo.

Le aziende che intendono associarsi all’U.P.I.: · condividono e rispettano lo Statuto dell’U.P.I.; · contribuiscono alla vita e allo sviluppo della stessa, attraverso partecipazione attiva;

Sono soci dell’U.P.I.: · Gli imprenditori della micro, piccola e media impresa, dell’artigianato, del commercio, dell’agricoltura, della pesca, dei servizi, della impresa minore, del lavoro autonomo e del terziario avanzato, delle imprese del privato sociale, dei liberi professionisti, delle organizzazioni del terzo settore e delle associazioni in genere, operanti in qualsiasi attività in Italia, nella Comunità Europea ed all’Estero; · Le aziende private e pubbliche, che operano nel settore dei lavori edili e dell’ingegneria civile, anche marittima e costiera, nonché dell’agricoltura e tutte le aziende che nei rispettivi settori prevedono l’utilizzo di lavoratori, di attrezzature e di macchine operatrici; · Gli aspiranti imprenditori ed i pensionati, che condividano le finalità dell’U.P.I. stessa; È esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa. Tutti gli associati hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione. La qualità di associato è intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte. Le quote associative non sono rivalutabili né rimborsabili. A tal fine chi voglia associarsi deve: · presentare domanda scritta di richiesta di adesione al Consiglio Direttivo. Sull’ammissibilità si decide a maggioranza, comunicando in forma scritta all’aspirante socio le motivazioni dell’eventuale rigetto della domanda di ammissione; la domanda dovrà indicare le generalità del legale rappresentante e le necessarie informazioni riguardo le attività imprenditoriali svolte. · dichiarare di accettare le norme dello statuto e le deliberazioni degli organi sociali; · versare la quota di adesione annuale, direttamente all’U.P.I.; Gli associati tutti sono tenuti all’osservanza delle norme del presente Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Tutti gli associati, purché in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto a: · partecipare alla vita associativa; ricoprire le cariche associative; · partecipare all’assemblea con diritto di voto; avvalersi delle prestazioni fornite dall’U.P.I. conformemente a quanto stabilito dal presente Statuto e dagli Statuti degli altri livelli del sistema confederale. Tutti gli associati sono obbligati: · al pagamento della quota associativa; · all’osservanza del presente statuto; · all’osservanza del codice deontologico (ove previsto); · all’osservanza delle deliberazioni; · a visionare gli avvisi e le comunicazioni da parte del consiglio direttivo pubblicate sul sito web dell’associazione.

La qualità di associato si perde per dimissioni (recesso), decadenza od esclusione. Le dimissioni (recesso) dovranno essere in ogni caso comunicate con lettera raccomandata o a mezzo pec inviata almeno un mese prima del termine dell’esercizio annuale per i soci ordinari. In caso contrario esse non liberano l’associato dall’obbligo di pagamento della quota associativa per l’anno successivo. La decadenza dell’associato è dichiarata dal Consiglio Direttivo in caso di mancata corresponsione, nei termini, della quota associativa, ed in ogni altro caso di manifesto e volontario inadempimento agli obblighi associativi. L’esclusione dell’associato è dichiarata dal Consiglio Direttivo a seguito di dichiarazione di fallimento od assoggettamento ad altre procedure concorsuali dell’associato, in caso di perdita dei requisiti soggettivi previsti all’atto dell’ammissione od in presenza di gravi fatti che hanno reso incompatibile l’appartenenza dell’associato all’U.P.I. La valutazione della gravità e della rilevanza di questi fatti è riservata in modo insindacabile al Consiglio Direttivo sentito il parere del Collegio dei Probiviri (se costituito).

Sono organi dell’U.P.I.:

· l’Assemblea;
· il Consiglio Direttivo;
· il Presidente;

· il Vice Presidente;
· il Collegio dei Probiviri;
• il Revisore dei conti;
• il Comitato Scientifico (organo facoltativo);
· il Comitato Esecutivo (organo facoltativo);

L’Assemblea è composta da tutti i soci. Ciascun socio ha diritto ad un solo voto e può, con delega scritta, farsi rappresentare da altro associato. Nessun associato potrà disporre di più di due deleghe. L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno in sessione ordinaria, per l’approvazione del bilancio. L’assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisi la necessità o ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. L’Assemblea ordinaria è validamente costituita: · in prima convocazione, se ad essa partecipino, direttamente o per delega, almeno la maggioranza degli Associati; · in seconda convocazione qualunque sia il numero dei partecipanti. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese, in prima convocazione a maggioranza di voti; in seconda convocazione a maggioranza semplice. per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Le deliberazioni assembleari vengono riportate sul Libro appositamente istituito. Le Assemblee sono convocate con un preavviso di almeno 8 giorni naturali, dal Presidente, mediante avviso di convocazione da pubblicarsi sul sito web dell’U.P.I. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente ed in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente e si terranno nella sede od in altro luogo che il Consiglio Direttivo ritenesse opportuno. In caso di impedimento del Presidente e del Vice Presidente.

L’Assemblea ordinaria:
· approva i bilanci, preventivo e consuntivo;
· determina il numero dei membri del Consiglio Direttivo, entro
i limiti stabiliti dallo statuto;
· elegge il Consiglio Direttivo;
· nomina il Revisore dei conti;
· delibera circa l’utilizzazione, l’amministrazione e l’impiego
del fondo di riserva.
sulla sua liquidazione, sulla nomina di uno o più liquidatori, nonché
sulla destinazione dell’eventuale attivo residuo.

L’U.P.I. è amministrata da un consiglio direttivo composto da un numero di membri dispari non inferiore a cinque (5) e non superiore a undici (11) così qualificati: 1 presidente; 1 o 2 vice- presidente/i; 1 segretario; 2 consiglieri. Il Consiglio dura in carica cinque anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Il Consiglio direttivo nomina al proprio interno il presidente ed il o i vice- presidenti dell’U.P.I. L’uscita di un socio dalla L’U.P.I., per qualsiasi causa - determina l’immediata e contestuale cessazione del proprio incarico di Consigliere. In tal caso ed in tutte le ipotesi in cui venga a mancare per dimissioni o altra causa, uno o più membri del Consiglio, il Consiglio direttivo coopterà altri membri in sostituzione dei membri mancanti i quali rimarranno in carica fino alla prima assemblea, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Consiglio direttivo che li ha cooptati. In caso di particolare necessità o per gravi motivi personali, i Consiglieri possono farsi rappresentare a mezzo delega da un altro Consigliere o da un’altra persona che ricopra una carica direttiva nell’associazione o ente di appartenenza del membro stesso, per non più di due sedute consecutive. In via eccezionale, la federazione ordinaria che abbia espresso un proprio membro nel Consiglio può sostituire il proprio delegato, dandone comunicazione scritta all’associazione. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la partecipazione di almeno un terzo dei suoi componenti in carica. Esso provvede a: · fissare gli obiettivi ed i programmi in conformità dello statuto. · disporre le linee d’indirizzo per la migliore organizzazione e per il suo funzionamento; · delibera sulle modifiche dello statuto; · ad organizzare l’U.P.I. ed a garantirne il funzionamento, ad assumere, licenziare ed amministrare il personale dipendente, a dare attuazione alle iniziative utili od idonee al raggiungimento degli scopi sociali e ad amministrare il patrimonio dell’Associazione; · predisporre i bilanci ed il rendiconto di attività; · nominare, ed eventualmente revocare, i membri del Comitato Esecutivo. Il Consiglio può affidare ad uno dei suoi membri le funzioni di tesoriere. Il Consiglio delibera sull’ammissione dei nuovi associati e sulla decadenza ed esclusione degli associati. Il Consiglio Direttivo, nella sua prima seduta, qualora non vi abbia provveduto l’Assemblea, elegge il Presidente ed il Vice Presidente, determinandone i relativi poteri. Le riunioni potranno essere tenute in videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; in presenza di tali requisiti il Consiglio Direttivo si considera validamente tenuto nel luogo nel quale si trovano il Presidente ed il Segretario della riunione, in modo tale che sia consentita la redazione e la sottoscrizione del verbale. Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei votanti presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio Direttivo si riunisce a seguito di convocazione del Presidente o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri. In ogni caso l’avviso di convocazione deve essere inviato, a ciascun Consigliere, almeno 8 (otto) giorni prima della seduta, a mezzo raccomandata, telegramma, telex, telefax, corriere, pec o posta elettronica e deve precisare gli argomenti iscritti all'ordine del giorno. Il Segretario delle riunioni consiliari è scelto dal presidente tra i Consiglieri ovvero designato dal Consiglio anche tra le persone estranee al Consiglio. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo verranno riportate nel Libro appositamente istituito. Il Consiglio Direttivo è nominato dall’Assemblea. Sono eleggibili nella qualità di membri del consiglio direttivo tutti i soci in regola con le quote di adesione e che abbiano sufficiente esperienza per la corretta gestione dell’U.P.I. stessa. A tal fine, allo scopo di permettere ai membri dell’assemblea una corretta valutazione dei candidati alla carica di membro del consiglio direttivo, i soggetti interessati a proporre la propria candidatura devono comunicare a mezzo pec all’U.P.I. tale volontà unitamente ad un proprio curriculum professionale entro 90 giorni precedenti la scadenza del mandato del consiglio direttivo in carica. Il consiglio direttivo deve pubblicare tali candidature sul sito web dell’associazione al fine di portarne a conoscenza tutti i membri dell’assemblea entro i successivi 45 giorni.

Il Presidente dura in carica per l’intera durata del consiglio direttivo. Il suo mandato è rinnovabile. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’U.P.I. di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma sociale; ha i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, sottoscrivere convenzioni, adesioni e partecipazioni societarie, può aprire conti. È facoltà del Presidente e del Vice Presidente sottoscrivere, a firma disgiunta, conti correnti bancari; tuttavia il potere di firma del vicepresidente è subordinato ad espressa delega del Presidente. Egli presiede il Consiglio Direttivo, il Comitato Esecutivo e l’Assemblea dei Soci. Il Presidente provvede a convocare l’Assemblea in base a quanto stabilito dalla legge e dal presente statuto. I poteri del Presidente sono conferiti dal Consiglio direttivo. L’eventuale trattamento economico del Presidente è fissato dallo stesso Consiglio Direttivo.

Il Vice Presidente esercita su espressa delega del Presidente, le mansioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento. Al Vicepresidente compete la proposizione delle strategie di sviluppo dell’associazione e la supervisione sull’attività operativa. Le funzioni e i poteri specifici del Vice Presidente sono determinati dal Consiglio Direttivo. L’eventuale trattamento economico del Vice Presidente è fissato dallo stesso Consiglio Direttivo

Il Comitato Esecutivo è organo facoltativo, istituire a discrezione
del Consiglio Direttivo.
Ove istituito, esso è composto da un numero variabile di membri, da
tre a dieci, secondo deliberazione del Consiglio Direttivo; ne fanno parte di diritto il Presidente del Consiglio direttivo ed il Vice-
presidente.

Gli altri membri sono scelti tra i Consiglieri.
I suoi componenti durano in carica per il medesimo periodo della
carica di Consigliere e sono rieleggibili.
Il Comitato Esecutivo ha il compito di dare attuazione alle linee di
indirizzo fissate dal Consiglio Direttivo e provvede:
· a dare esecuzione a tutti gli atti necessari per un’efficiente
gestione ed amministrazione dell’U.P.I.
· a redigere il regolamento interno da sottoporre
all’approvazione dell’Assemblea, fissando, tra l’altro, le mansioni,
i poteri ed il trattamento economico del personale dipendente.
Il Comitato Esecutivo si riunisce a seguito di convocazione del
Presidente o quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi
membri.
In ogni caso l’avviso di convocazione dovrà essere inviato, a ciascun
componente almeno tre giorni prima della seduta, a mezzo
raccomandata, telegramma, telex, telefax, messaggio di posta
elettronica o corriere, e dovrà precisare gli argomenti iscritti
all'ordine del giorno.
Le deliberazioni del Comitato Esecutivo sono validamente assunte con
il voto favorevole della maggioranza dei membri in carica. Quando,
nel corso del triennio di carica, venissero a mancare uno o più
componenti del Comitato, esso può essere integrato con deliberazione
del Consiglio Direttivo.
I membri così designati restano in carica sino alla scadenza
originariamente fissata per quelli già in carica, e quindi sino alla
data in cui sarebbe venuto a scadere il mandato del Comitato
precedente.
Qualora il Comitato Esecutivo non sia istituito, le sue competenze
sono esercitate dal Consiglio Direttivo.

Il Revisore dei conti può essere nominato dall’Assemblea ed ha il compito di controllare la contabilità ed il bilancio della L’U.P.I., riferendone all’Assemblea. Il Revisore dura in carica per tre anni ed è rieleggibile; il suo eventuale compenso è fissato dall’Assemblea al momento della sua nomina.

Il Comitato Scientifico è organo facoltativo, istituire a
discrezione del Consiglio Direttivo.
Ove istituito, esso è composto da un numero variabile di membri, da
tre a dieci, secondo deliberazione del Consiglio Direttivo. Il
Comitato Scientifico ha il compito di dare attuazione alle linee di
indirizzo fissate dal Consiglio Direttivo e provvede:
· stilare studi scientifici e redigere pubblicazioni nelle aree
tematiche individuate dal Consiglio Direttivo.
· individuare ed elaborare idee progettuali e tematiche di studio
e di ricerca che siano coerenti e funzionali alle linee strategiche
definite dall’Associazione;
· definire l’analisi dei costi-benefici delle iniziative
selezionate nonché tempi e metodi per la loro realizzazione;
I rappresentanti del Comitato Scientifico si rendono disponibili a
valutare, nello svolgimento delle rispettive attività professionali,
eventuali opportunità di sinergie che potrebbero realizzarsi con la
realtà associativa della L’U.P.I., sempre nell’ottica di favorire
sviluppo e competitività del sistema associativo e più in generale
di quello economico e produttivo del Paese.
L’eventuale trattamento economico dei membri del comitato
scientifico è fissato dal Consiglio Direttivo, ai suoi componenti
possono essere rimborsate le spese di viaggio.

Il Collegio dei Probiviri, istituire a discrezione del Consiglio Direttivo. Il Collegio dei Probiviri è il sistema di garanzia statutario. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre a cinque membri effettivi e due supplenti, eletti direttamente fra gli associati o fra esperti (quali magistrati in pensione, professori universitari in materia giuridiche ed avvocati con almeno 10 anni di iscrizione all’albo professionale) scelti dal consiglio direttivo. La carica di Proboviro è incompatibile con analoga carica ricoperta presso qualunque altro livello del sistema, con la carica di Presidente, nonché con la carica di componente di qualunque altro Organo elettivo della L’U.P.I. Nella prima riunione successiva all’elezione, il Collegio dei Probiviri nomina al proprio interno il Presidente ed il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente e ne esercita le funzioni in caso di temporanea assenza o impedimento. Nel caso in cui un Proboviro venga a mancare in corso di esercizio, per dimissioni, decadenza o qualunque altra causa, si provvede alla sua sostituzione, mediante procedura elettiva, alla prima data utile. Il Collegio dei Probiviri esercita le funzioni ad esso attribuite nel rispetto dei principi di imparzialità, indipendenza e autonomia. Il Collegio dei Probiviri costituito presso l’U.P.I delibera sulle controversie tra soci dell’U.P.I circa l’interpretazione e/o l’applicazione del presente Statuto, di Regolamenti o di deliberati di Organi dell’U.P.I., nonché sui ricorsi presentati avverso le delibere di ammissione all’U.P.I., di commissariamento e di esclusione, nonché di decadenza dalla carica di componente di un Organo associativo; in funzione di Organo di riesame, sulle decisioni assunte dai Collegi dei Probiviri costituiti presso ogni grande socio del sistema confederale. Al fine di fornire al sistema confederale elementi di orientamento per una uniforme risoluzione delle controversie, le deliberazioni del Collegio dei Probiviri costituito presso l’U.P.I. sono periodicamente comunicate ai Collegi dei Probiviri costituiti presso ogni altro livello del sistema. La procedura innanzi al Collegio dei Probiviri è disciplinata da apposito regolamento approvato dal Consiglio; Il Collegio dei Probiviri esprime pareri sull’interpretazione e/o l’applicazione del presente Statuto, del Codice Etico o di Regolamenti, a richiesta di un Organo dell’U.P.I. Il Collegio dei Probiviri delibera a maggioranza dei propri componenti.

L’esercizio sociale dell’associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il 30 aprile dell’anno successivo all’esercizio finanziario considerato, il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio consuntivo dello stesso, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, e lo sottopone all’approvazione dell’assemblea degli associati. Gli eventuali avanzi di gestione saranno destinati unicamente alle attività istituzionali dell'associazione. È in ogni caso fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Il patrimonio dell’U.P.I. è costituito dai beni che appartengono all’Associazione e che risultano dallo stato patrimoniale che fa parte del bilancio. Ne fanno parte in particolare: · mi beni conferiti in sede di costituzione dell’associazione; · i beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione; · i fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio; · i beni ricevuti per donazione, eredità o legato. L’U.P.I. provvede alla propria attività utilizzando i seguenti proventi: · le quote associative; · i redditi dei beni patrimoniali; · accesso a finanziamenti pubblici; · le erogazioni e contributi che eventualmente provengano da terzi. La quota annuale di Associazione è dovuta da ciascun associato una volta all’anno. Essa deve essere corrisposta anche all’atto dell’ammissione. L’importo della quota annuale, è determinato dal Consiglio Direttivo; esso resta valido anche per i periodi successivi, sino a diversa deliberazione. Le quote di associazione sono indivisibili; tuttavia il Consiglio Direttivo potrà ridurre l’importo della quota a chi verrà ammesso a far parte dell’Associazione nel corso dell’esercizio. Il versamento viene sempre fatto all’U.P.I. nazionale, che provvederà a versare le quote di competenza alle sedi territoriali sulla base di quanto previsto nel regolamento. Salvo ne risulti deliberata una nuova, la quota del precedente anno s’intende confermata per l’anno successivo. In tale ipotesi ogni Associato è tenuto al versamento della quota risultante dall’ultima deliberazione assembleare precedente entro un mese dall’inizio dell’anno solare per il quale la quota è richiesta. Gli Associati che sono ammessi all’U.P.I. in corso d’anno, devono effettuare il versamento della quota associativa entro un mese dalla deliberazione di ammissione da parte del Consiglio Direttivo. Decorso tale mese, l’Associato verrà considerato moroso, e non potrà intervenire né esercitare i diritti di voto nelle Assemblee. Il mancato pagamento delle quote dovute da parte dell’associato entro il termine dell’esercizio in cui essi sono richiesti, determina la decadenza dell’Associato e la perdita dei conseguenti diritti, fatte invece salve le eventuali obbligazioni assunte dall’Associato stesso, sia verso l’U.P.I. che, eventualmente, verso terzi.

Il fondo di riserva è costituito dalla differenza attiva tra le entrate e le uscite di bilancio, accertate ed approvate da parte dell’Assemblea. L’Amministrazione, l’impiego e l’utilizzo del fondo di riserva sono disposti dall’Assemblea. Ai sensi dell’art. 111 del D.P.R. 917/86 è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’U.P.I., salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge; è fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell’U.P.I., in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della Legge 23-12- 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Nel caso di scioglimento l’Assemblea straordinaria nominerà uno o più liquidatori, fissandone i relativi compiti e poteri, nonché le eventuali remunerazioni. L’eventuale sostituzione del o dei Liquidatori nominati, in corso di liquidazione, competerà all’Assemblea straordinaria. L’Assemblea straordinaria delibererà circa la destinazione dei fondi residuati dopo l’avvenuta liquidazione, tenendo peraltro conto dell’obbligo di devolvere il patrimonio dell’U.P.I. ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della Legge 23-12-1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Durante il periodo transitorio finalizzato al consolidamento e alla crescita dell’U.P.I. dalla durata di 5 anni, le linee direttive ed organizzative saranno adottate dal Consiglio Direttivo al quale e riconosciuta la facoltà di prorogare tale periodo transitorio per una sola volta e per un periodo non superiore a 5 anni

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme del codice civile e delle altre leggi in materia.