Codice Deontologico
Principi e regole di comportamento che guidano l’attività dell’Unione Piccoli Imprenditori.

Art. 1 - Oggetto, finalità e ambito di applicazione

Il presente Codice Deontologico ("Codice") stabilisce i principi e le regole di condotta vincolanti per la tutela dell'immagine, del prestigio e dell'autorevolezza di U.P.I. Nazionale, nonché per garantire correttezza, trasparenza e affidabilità nei rapporti interni ed esterni dell'Organizzazione.

Il Codice si applica a tutti i Soci e a chiunque, a qualsiasi titolo, operi nell'ambito del sistema U.P.I. o si presenti verso terzi come suo rappresentante, incaricato, referente o delegato. L'osservanza del Codice integra un dovere essenziale di lealtà associativa e istituzionale.

Art. 2 - Destinatari, ruoli e definizioni

Sono destinatari del Codice: i Soci e i loro rappresentanti; i componenti degli organi associativi; i dirigenti e responsabili; i referenti sindacali e territoriali; i delegati, incaricati e mandatari; i dipendenti, collaboratori e consulenti che operino in nome, per conto o nell'interesse di U.P.I., ovvero utilizzino segni distintivi riferibili all'Organizzazione.

Per "Mandato" si intende qualunque autorizzazione o delega conferita in forma scritta dagli organi competenti, recante oggetto, limiti, durata ed eventuali poteri di spesa. Per "Segni Distintivi" si intendono denominazione, loghi, marchi, carta intestata, canali digitali, profili social, siti, domini, indirizzi e-mail, materiali e ogni altro elemento idoneo a far ritenere un'attività riconducibile a U.P.I.

Art. 3 - Principi fondamentali e rispetto della persona

U.P.I. Nazionale fonda la propria azione su legalità, correttezza, indipendenza, responsabilità e trasparenza. Ogni destinatario è tenuto a un comportamento conforme a dignità e decoro, improntato al rispetto della persona e alla tutela del prossimo in ogni relazione associativa.

È vietata ogni condotta offensiva, intimidatoria, discriminatoria, aggressiva, denigratoria o comunque idonea a ledere la dignità altrui e a compromettere la serenità della vita associativa. Il linguaggio e i comportamenti devono mantenere, in ogni contesto, un livello coerente con la funzione istituzionale dell'Organizzazione.

Art. 4 - Lealtà associativa, correttezza e partecipazione alla vita sociale

La partecipazione alla vita associativa costituisce elemento sostanziale dell'appartenenza a U.P.I. I Soci e, in modo rafforzato, i soggetti titolari di incarichi o ruoli rappresentativi sono tenuti a collaborare con continuità, diligenza e spirito di servizio, assicurando presenza, disponibilità al confronto e puntualità nei riscontri.

La reiterata assenza ingiustificata, l'inerzia sistematica, la mancata collaborazione o l'ostruzione delle attività istituzionali costituiscono violazione deontologica quando pregiudichino il buon andamento dell'Organizzazione o arrechino disservizi a iscritti, soci, collaboratori o terzi.

Art. 5 - Tutela dell'immagine e della credibilità di U.P.I. Nazionale

L'immagine e la credibilità di U.P.I. Nazionale sono beni istituzionali comuni. Ogni destinatario deve astenersi da atti o omissioni idonei a generare pregiudizio reputazionale, perdita di autorevolezza, discredito pubblico o indebolimento dell'azione sindacale e associativa.

Costituiscono condotte particolarmente gravi: la diffusione di notizie false o fuorvianti attribuite a U.P.I.; l'alterazione della realtà dei fatti in modo idoneo a ingannare iscritti, soci, collaboratori o istituzioni; l'esposizione dell'Organizzazione a contenziosi o responsabilità mediante iniziative non autorizzate; ogni comportamento che comprometta la fiducia nel nome U.P.I.

Art. 6 - Comunicazione esterna e rappresentanza istituzionale

La comunicazione istituzionale di U.P.I. Nazionale è riservata ai soggetti autorizzati. Nessun destinatario può presentare come ufficiali posizioni, comunicati, orientamenti, pareri o iniziative dell'Organizzazione senza idoneo Mandato.

Chi riveste incarichi o ruoli associativi deve mantenere, anche nella comunicazione personale, prudenza e chiarezza tali da evitare equivoci sull'eventuale natura ufficiale delle dichiarazioni rese. È vietato utilizzare canali pubblici o social per alimentare conflitti interni, delegittimare l'Organizzazione o esporla a discredito.

Art. 7 - Uso della denominazione, dei loghi e dei Segni Distintivi

L'uso dei Segni Distintivi U.P.I. è consentito esclusivamente per finalità istituzionali, nei limiti delle autorizzazioni e delle indicazioni impartite da U.P.I. Nazionale. È vietato ogni uso che possa far ritenere esistenti patrocini, certificazioni, riconoscimenti, approvazioni o garanzie non formalmente conferiti.

È parimenti vietato modificare, cedere, concedere a terzi, utilizzare in cobranding o comunque rendere disponibili a soggetti non autorizzati i Segni Distintivi U.P.I., nonché aprire o gestire siti, domini, profili social, indirizzi e-mail o canali digitali presentati come ufficiali senza preventiva autorizzazione. Alla cessazione del rapporto associativo o dell'incarico, l'uso dei Segni Distintivi deve cessare immediatamente, con obbligo di rimozione, restituzione e disattivazione dei canali eventualmente affidati.

Art. 8 - Mandati, incarichi, nomine, collaborazioni e sedi: divieto di iniziativa autonoma

Il sistema U.P.I. opera secondo una catena di responsabilità e poteri definita dagli organi competenti. Nessun dirigente, referente, delegato o incaricato può impegnare U.P.I. Nazionale, direttamente o indirettamente, in assenza di Mandato scritto o oltre i limiti del Mandato ricevuto.

È fatto divieto, senza preventiva autorizzazione dell'organo competente, di conferire incarichi o mandati a nuovi collaboratori o consulenti in nome o per conto di U.P.I.; di istituire, annunciare o organizzare sedi distaccate, sportelli, uffici, articolazioni territoriali o strutture operative; di sottoscrivere contratti, convenzioni, locazioni, ordini, accordi o lettere d'intenti che possano generare obbligazioni o responsabilità riferibili a U.P.I.; di promettere compensi, rimborsi, benefici o condizioni economiche spendendo il nome dell'Organizzazione quale garanzia.

Ogni attività di rappresentanza verso istituzioni, enti o terzi deve essere svolta entro limiti rigorosi di competenza e con modalità coerenti con la funzione istituzionale di U.P.I., evitando personalismi, improprie autonome iniziative e qualunque forma di accreditamento non autorizzato.

Art. 9 - Doveri verso soci, iscritti, collaboratori e lavoratori: affidabilità e veridicità

U.P.I. Nazionale esige che chi opera nel sistema garantisca affidabilità, rigore e trasparenza. Ne discende l'obbligo di adempiere puntualmente agli impegni assunti verso soci, iscritti, collaboratori e lavoratori, con particolare riguardo alle scadenze, alle consegne, alla corretta esecuzione delle attività e agli impegni economici.

Costituisce violazione gravissima ogni comportamento volto a falsificare, alterare o rappresentare in modo non veritiero informazioni, dati, autorizzazioni, pagamenti, condizioni economiche o stati di avanzamento, così come ogni condotta che, tramite omissioni o artifici, induca in errore soci, iscritti o collaboratori, ovvero esponga U.P.I. Nazionale a contestazioni, rivendicazioni o pregiudizi reputazionali.

Art. 10 - Oneri economici e sindacali: autorizzazione, tracciabilità e rendicontazione

Ogni onere economico, impegno finanziario o obbligazione organizzativa o sindacale riferibile a U.P.I. deve essere preventivamente autorizzato dall'organo competente, adeguatamente motivato, tracciabile e supportato da documentazione idonea. È vietato generare impegni di spesa informali o non deliberati, ovvero attribuire a U.P.I. obbligazioni sorte da iniziative personali o da accordi non autorizzati.

Chiunque gestisca risorse, incassi, quote o fondi riferibili a U.P.I. è tenuto a rigorosa rendicontazione, correttezza amministrativa e trasparenza, nonché a custodire e mettere a disposizione la documentazione contabile e giustificativa secondo le indicazioni dell'Organizzazione.

Art. 11 - Riservatezza, dati, documenti e patrimonio informativo associativo

Dati, elenchi, contatti, documenti, corrispondenza e informazioni acquisiti in ambito U.P.I. costituiscono patrimonio informativo dell'Organizzazione e devono essere trattati con riservatezza. È vietato utilizzarli per finalità personali, commerciali, competitive o ritorsive, nonché diffonderli senza autorizzazione.

È inoltre vietata ogni manipolazione, sottrazione, distruzione o occultamento di documenti e informazioni, o qualunque comportamento idoneo a compromettere l'integrità del patrimonio informativo dell'Organizzazione.

Art. 12 - Correttezza tra Soci e divieto di abuso del ruolo associativo; non concorrenza in senso deontologico

I rapporti tra Soci devono essere improntati a rispetto, lealtà e correttezza. È vietato porre in essere condotte volte a screditare altri associati, a interferire indebitamente nei loro rapporti con iscritti e collaboratori o a procurarsi vantaggi mediante abuso del ruolo associativo.

Il principio di non concorrenza rilevante ai fini deontologici non intende limitare la concorrenza lecita tra imprese sul mercato, ma vieta l'uso distorto del nome U.P.I., dei contatti associativi, delle informazioni interne o della posizione rappresentativa per sottrarre iscritti o collaboratori attraverso pratiche scorrette, promesse non autorizzate o comunicazioni non veritiere.

Art. 13 - Concorrenza leale e divieti di coordinamento anticoncorrenziale

U.P.I. Nazionale tutela la concorrenza leale e non consente che sedi associative, riunioni o gruppi di lavoro divengano luoghi di coordinamento tra imprese su prezzi, sconti, condizioni, ripartizioni di mercato, clienti o gare, boicottaggi o scambi di informazioni sensibili non pubbliche che possano alterare l'autonomia decisionale delle imprese.

Chiunque partecipi ad attività associative ha il dovere di interrompere e segnalare condotte o discussioni idonee a integrare rischi anticoncorrenziali, cooperando affinché l'attività associativa rimanga entro finalità legittime e istituzionali.

Art. 14 - Obbligo di informazione tempestiva e gestione coordinata delle criticità

Chi ricopre ruoli di responsabilità o rappresentanza ha un dovere qualificato di protezione dell'Organizzazione. Deve pertanto informare tempestivamente U.P.I. Nazionale di ogni criticità idonea a coinvolgere il nome U.P.I., la sua credibilità o il suo patrimonio, incluse controversie tra iscritti, soci, collaboratori o strutture, contestazioni economiche, richieste risarcitorie, minacce di azioni legali o eventi suscettibili di produrre pregiudizio reputazionale.

È vietato gestire autonomamente situazioni di crisi che possano riflettersi su U.P.I. Nazionale senza il necessario coordinamento e senza attenersi alle direttive dell'Organizzazione.

Art. 15 - Manleva, tutela di U.P.I. Nazionale e responsabilità per iniziative non autorizzate

Chiunque agisca senza Mandato, ecceda i limiti del Mandato, utilizzi indebitamente i Segni Distintivi U.P.I., assuma impegni non autorizzati o ponga in essere condotte non veritiere o lesive, risponde integralmente delle conseguenze della propria condotta.

In tali ipotesi, il destinatario si obbliga a manlevare e tenere indenne U.P.I. Nazionale da ogni pretesa di terzi, danno, costo, onere, sanzione e spesa legale, diretta o indiretta, comunque connessa ai fatti, fatti salvi i diritti dell'Organizzazione di agire per il ristoro integrale dei pregiudizi subiti.

Art. 16 - Segnalazioni, dovere di cooperazione e divieto di ritorsione

Ogni destinatario ha il dovere di cooperare con U.P.I. Nazionale in caso di verifiche interne, richieste istruttorie o accertamenti relativi a possibili violazioni del Codice. È riconosciuta la facoltà di segnalare comportamenti non conformi attraverso i canali indicati dall'Organizzazione.

È vietata qualunque forma di ritorsione o penalizzazione nei confronti di chi segnali in buona fede condotte potenzialmente rilevanti ai fini deontologici.

Art. 17 - Accertamento delle violazioni e provvedimenti

L'accertamento delle violazioni e l'adozione dei provvedimenti conseguenti avvengono secondo le competenze e le procedure degli organi individuati dallo Statuto e dai regolamenti interni. Il procedimento è ispirato a serietà, imparzialità e garanzia del contraddittorio, mediante contestazione degli addebiti, facoltà di difesa e decisione motivata.

In relazione alla gravità, alla reiterazione e all'impatto sul prestigio dell'Organizzazione, le violazioni possono comportare provvedimenti progressivi, sino alla revoca di incarichi e mandati e, nei casi previsti, alla decadenza o all'esclusione dal rapporto associativo.

Art. 18 - Accettazione espressa e obbligo di osservanza

Il presente Codice integra le regole essenziali di appartenenza e di funzionamento del sistema U.P.I. Ogni Socio, nonché ogni soggetto cui sia conferito un incarico, mandato o funzione rappresentativa, è tenuto a dichiarare espressamente la propria presa visione e accettazione del Codice e ad uniformarvi la propria condotta.

La mancata accettazione o l'inosservanza del Codice costituiscono violazione degli obblighi associativi e legittimano l'adozione dei provvedimenti previsti dall'ordinamento interno di U.P.I.

Consulta il documento completo

Il testo integrale del Codice Deontologico contiene tutti gli articoli e le disposizioni che regolano il comportamento degli associati e dei rappresentanti dell’Organizzazione.