È costituita L’Associazione Sindacale “U.P.I” – Unione Piccoli Imprenditori ente non commerciale, senza fini di lucro, ai sensi del Codice Civile e del D.lgs. n. 460/97 La sede dell’Associazione è nel Comune di Napoli presso l’indirizzo individuato dal Consiglio Direttivo. Con delibera del Consiglio Direttivo la sede dell’Associazione potrà essere trasferita nell’ambito del comune e al di fuori del comune di Napoli sul territorio nazionale. La Stessa costituisce il sistema della rappresentanza generale e unitario degli imprenditori della micro, piccola e media impresa, dell’artigianato, del commercio, dell’agricoltura, della pesca, dei servizi, della impresa minore, del lavoro autonomo e del terziario avanzato, delle imprese del privato sociale, dei liberi professionisti, delle organizzazioni del terzo settore e delle associazioni in genere, operanti in qualsiasi attività in Italia, nella Comunità Europea ed all’Estero. L’U.P.I. associa, in maniera diretta, enti privati e pubblici, che operano nel settore dei lavori edili e dell’ingegneria civile, anche marittima e costiera, nonché dell’agricoltura e tutte le aziende che nei rispettivi settori prevedono l’utilizzo di lavoratori, di attrezzature e di macchine operatrici. L’U.P.I., altresì associa in maniera diretta, aspiranti imprenditori e pensionati, che condividano le finalità dell’U.P.I. stessa. U.P.I. è associazione libera ed indipendente da qualsivoglia condizionamento, legame o vincolo con partiti, associazioni e movimenti politici ed orienta il proprio funzionamento ai principi ed alle regole contenute nel presente Statuto.
L’U.P.I. ha durata illimitata.
U.P.I. è un'organizzazione nazionale, articolata su piani regionali, interprovinciali e provinciali, ed esplica le sue funzioni nell'ambito dei principi e dei compiti essa attribuiti dal presente statuto e dal regolamento di attuazione, in base alle decisioni degli organi preposti.
U.P.I. è fondata sui principi della mutualità, della solidarietà e della libera adesione, ha carattere apartitico, autonomo ed indipendente e senza fini di lucro ed è aperta a tutte le componenti settoriali e culturali delle imprese artigiane, delle imprese Agricole e delle micro, piccole e medie imprese, dei lavoratori autonomi, degli esercenti le attività commerciali, Coltivatori diretti, turistiche e quelle professionali, dei consorzi e cooperative ed i loro soci, delle associazioni di imprenditori, e delle associazioni di lavoro atipico, degli imprenditori in pensione, delle altre forme di lavoro parasubordinato e dei pensionati in base al principio della libertà dell'organizzazione sindacale, ai sensi dell'ordinamento giuridico italiano e degli omologhi ordinamenti della Unione Europea.
U.P.I. nelle sue azioni si ispira ai principi della dottrina sociale cristiana. Nell'affermazione di questi principi concorre a promuovere nella società e presso gli imprenditori coscienza dei valori sociali e civili ed i comportamenti propri della imprenditorialità nel contesto di una libera società di sviluppo.
U.P.I. nell'ambito dei ruoli svolti dalle componenti del proprio sistema e delle competenze attribuite a ciascuna, ha per scopo:
Comitati, Commissioni e Associazioni;
Per tali fini, U.P.I. potrà avvalersi di opportune risorse umane, anche esterne dall'associazione,
per supportare in maniera altamente qualificata e di merito le
iniziative intraprese.
Inoltre, oltre l'azione diretta, U.P.I. potrà erogare contributi, effettuare beneficenza e compiere ogni atto giuridico utile per il conseguimento delle finalità di cui sopra, ivi compresa l'acquisizione e l'alienazione di partecipazioni, anche azionarie, in società di capitali, nonché aderire ad organizzazioni ed enti nazionali, europei ed internazionali.
Nell'interesse delle categorie rappresentate, l’U.P.I. stipula in sede nazionale accordi economici, patti e contratti sindacali collettivi. L’U.P.I. promuove altresì la definizione di accordi contrattuali collettivi di secondo e terzo livello nell’interesse precipuo degli iscritti.
Tali accordi, patti o contratti saranno firmati dal Presidente, quale legale rappresentante dell’U. P. I o da persona da lui direttamente delegata.
Gli accordi economici, i patti e i contratti collettivi sindacali stipulati dalle altre componenti del sistema confederale saranno sottoposti all’approvazione preventiva del consiglio direttivo nazionale.
L’U.P.I. si impegna a promuovere, a tutti i livelli, le pari opportunità di partecipazione di uomini e donne sia nelle assemblee rappresentative sia negli organi decisionali.
Tutti i livelli che compongono il sistema organizzativo conformano la propria azione ai principi e agli scopi previsti dal presente Statuto nonché al regolamento della L’U.P.I. Ogni comportamento fuorviante comporterà l’uscita immediata dal sistema organizzativo ad insindacabile giudizio del consiglio direttivo, sentito il parere del collegio dei probiviri.
Sono articolazioni territoriali della L’U.P.I.:
Le strutture dell’U.P.I. ai vari livelli sono Organismi giuridicamente e amministrativamente autonomi e, pertanto, strutture diverse che non rispondono delle obbligazioni assunte da altre strutture o dall'U.P.I. Nazionale e viceversa.
le società e gli Enti promossi e/o di emanazione dell'U.P.I., gli organismi periferici dell'U.P.I. o le persone che rispettivamente li rappresentano, sono responsabili di tutte le obbligazioni da essi a qualsiasi titolo e verso chiunque assunte, con esclusione quindi di qualsiasi responsabilità a carico dell'Unione Piccoli Imprenditori Nazionale, né potranno in alcun modo chiedere di essere sollevate dalle stesse per qualsiasi motivo, ed in particolare, per il vincolo associativo all'U.P.I.
Resta inteso che per tutti i rapporti di natura patrimoniale, intercorrenti con terzi (fornitori, personale, collaborazioni autonome etc., nessuno escluso) è fatto espresso obbligo ai responsabili di detti organismi di esibire copia dello Statuto a detti terzi, che ne devono prendere visione per iscritto.
In difetto di ciò, e ove mai fosse chiamata a rispondere di tali obbligazioni l'U.P.I. Nazionale, quest'ultima potrà rivolersi direttamente nei confronti delle persone fisiche responsabili delle strutture dell'U.P.I. ai vari livelli.
Sono articolazioni organizzative della L’U.P.I.:
Ulteriori articolazioni organizzative potranno essere in futuro istituite su delibera del consiglio direttivo.
Le aziende che intendono associarsi all’U.P.I.:
· contribuiscono alla vita e allo sviluppo della stessa, attraverso partecipazione attiva;
Sono soci dell’U.P.I.:
È esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa. Tutti gli associati hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.
La qualità di associato è intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.
Le quote associative non sono rivalutabili né rimborsabili. A tal fine chi voglia associarsi deve:
Tutti gli associati, purché in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto a: · partecipare alla vita associativa;
Tutti gli associati sono obbligati:
La qualità di associato si perde per dimissioni (recesso), decadenza od esclusione.
Le dimissioni (recesso) dovranno essere in ogni caso comunicate con lettera raccomandata o a mezzo pec inviata almeno un mese prima del termine dell’esercizio annuale per i soci ordinari. In caso contrario esse non liberano l’associato dall’obbligo di pagamento della quota associativa per l’anno successivo.
La decadenza dell’associato è dichiarata dal Consiglio Direttivo in caso di mancata corresponsione, nei termini, della quota associativa, ed in ogni altro caso di manifesto e volontario inadempimento agli obblighi associativi.
L’esclusione dell’associato è dichiarata dal Consiglio Direttivo a seguito di dichiarazione di fallimento od assoggettamento ad altre procedure concorsuali dell’associato, in caso di perdita dei requisiti soggettivi previsti all’atto dell’ammissione od in presenza di gravi fatti che hanno reso incompatibile l’appartenenza dell’associato all’U.P.I. La valutazione della gravità e della rilevanza di questi fatti è riservata in modo insindacabile al Consiglio Direttivo sentito il parere del Collegio dei Probiviri (se costituito).
Sono organi dell’U.P.I.:
L’Assemblea è composta da tutti i soci.
Ciascun socio ha diritto ad un solo voto e può, con delega scritta, farsi rappresentare da altro associato. Nessun associato potrà disporre di più di due deleghe.
L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno in sessione ordinaria, per l’approvazione del bilancio.
L’assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisi la necessità o ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita:
per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Le deliberazioni assembleari vengono riportate sul Libro appositamente istituito.
Le Assemblee sono convocate con un preavviso di almeno 8 giorni naturali, dal Presidente, mediante avviso di convocazione da pubblicarsi sul sito web dell’U.P.I.
Le Assemblee sono presiedute dal Presidente ed in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente e si terranno nella sede od in altro luogo che il Consiglio Direttivo ritenesse opportuno. In caso di impedimento del Presidente e del Vice Presidente.
L’Assemblea ordinaria:
sulla sua liquidazione, sulla nomina di uno o più liquidatori, nonché
sulla destinazione dell’eventuale attivo residuo.
L’U.P.I. è amministrata da un consiglio direttivo composto da un numero di membri dispari non inferiore a cinque (5) e non superiore a undici (11) così qualificati: 1 presidente; 1 o 2 vicepresidente/i; 1 segretario; 2 consiglieri. Il Consiglio dura in carica cinque anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Il Consiglio direttivo nomina al proprio interno il presidente ed il o i vicepresidenti dell’U.P.I.
L’uscita di un socio dalla L’U.P.I., per qualsiasi causa - determina l’immediata e contestuale cessazione del proprio incarico di Consigliere. In tal caso ed in tutte le ipotesi in cui venga a mancare per dimissioni o altra causa, uno o più membri del Consiglio, il Consiglio direttivo coopterà altri membri in sostituzione dei membri mancanti i quali rimarranno in carica fino alla prima assemblea, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Consiglio direttivo che li ha cooptati.
In caso di particolare necessità o per gravi motivi personali, i
Consiglieri possono farsi rappresentare a mezzo delega da un altro Consigliere o da un’altra persona che ricopra una carica direttiva nell’associazione o ente di appartenenza del membro stesso, per non più di due sedute consecutive. In via eccezionale, la federazione ordinaria che abbia espresso un proprio membro nel Consiglio può sostituire il proprio delegato, dandone comunicazione scritta all’associazione.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la partecipazione di almeno un terzo dei suoi componenti in carica. Esso provvede a:
Il Consiglio può affidare ad uno dei suoi membri le funzioni di tesoriere.
Il Consiglio delibera sull’ammissione dei nuovi associati e sulla decadenza ed esclusione degli associati.
Il Consiglio Direttivo, nella sua prima seduta, qualora non vi abbia provveduto l’Assemblea, elegge il Presidente ed il Vice Presidente, determinandone i relativi poteri.
Le riunioni potranno essere tenute in videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; in presenza di tali requisiti il Consiglio Direttivo si considera validamente tenuto nel luogo nel quale si trovano il Presidente ed il Segretario della riunione, in modo tale che sia consentita la redazione e la sottoscrizione del verbale.
Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei votanti presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio Direttivo si riunisce a seguito di convocazione del Presidente o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri.
In ogni caso l’avviso di convocazione deve essere inviato, a ciascun Consigliere, almeno 8 (otto) giorni prima della seduta, a mezzo raccomandata, telegramma, telex, telefax, corriere, pec o posta elettronica e deve precisare gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
Il Segretario delle riunioni consiliari è scelto dal presidente tra i Consiglieri ovvero designato dal Consiglio anche tra le persone estranee al Consiglio.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo verranno riportate nel Libro appositamente istituito.
Il Consiglio Direttivo è nominato dall’Assemblea. Sono eleggibili nella qualità di membri del consiglio direttivo tutti i soci in regola con le quote di adesione e che abbiano sufficiente esperienza per la corretta gestione dell’U.P.I. stessa. A tal fine, allo scopo di permettere ai membri dell’assemblea una corretta valutazione dei candidati alla carica di membro del consiglio direttivo, i soggetti interessati a proporre la propria candidatura devono comunicare a mezzo pec all’U.P.I. tale volontà unitamente ad un proprio curriculum professionale entro
90 giorni precedenti la scadenza del mandato del consiglio direttivo in carica.
Il consiglio direttivo deve pubblicare tali candidature sul sito web dell’associazione al fine di portarne a conoscenza tutti i membri dell’assemblea entro i successivi 45 giorni.
Il Presidente dura in carica per l’intera durata del consiglio direttivo. Il suo mandato è rinnovabile.
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’U.P.I. di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma sociale; ha i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, sottoscrivere convenzioni, adesioni e partecipazioni societarie, può aprire conti. È facoltà del Presidente e del Vice Presidente sottoscrivere, a firma disgiunta, conti correnti bancari; tuttavia il potere di firma del vicepresidente è subordinato ad espressa delega del Presidente.
Egli presiede il Consiglio Direttivo, il Comitato Esecutivo e l’Assemblea dei Soci.
Il Presidente provvede a convocare l’Assemblea in base a quanto stabilito dalla legge e dal presente statuto.
I poteri del Presidente sono conferiti dal Consiglio direttivo. L’eventuale trattamento economico del Presidente è fissato dallo stesso Consiglio Direttivo.
Il Vice Presidente esercita su espressa delega del Presidente, le mansioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento. Al Vicepresidente compete la proposizione delle strategie di sviluppo dell’associazione e la supervisione sull’attività operativa. Le funzioni e i poteri specifici del Vice Presidente sono determinati dal Consiglio Direttivo.
L’eventuale trattamento economico del Vice Presidente è fissato dallo stesso Consiglio Direttivo.
Il Comitato Esecutivo è organo facoltativo, istituire a discrezione del Consiglio Direttivo.
Ove istituito, esso è composto da un numero variabile di membri, da tre a dieci, secondo deliberazione del Consiglio Direttivo; ne fanno parte di diritto il Presidente del Consiglio direttivo ed il Vicepresidente.
Gli altri membri sono scelti tra i Consiglieri.
I suoi componenti durano in carica per il medesimo periodo della carica di Consigliere e sono rieleggibili.
Il Comitato Esecutivo ha il compito di dare attuazione alle linee di indirizzo fissate dal Consiglio Direttivo e provvede:
Il Comitato Esecutivo si riunisce a seguito di convocazione del Presidente o quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri.
In ogni caso l’avviso di convocazione dovrà essere inviato, a ciascun componente almeno tre giorni prima della seduta, a mezzo raccomandata, telegramma, telex, telefax, messaggio di posta elettronica o corriere, e dovrà precisare gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
Le deliberazioni del Comitato Esecutivo sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri in carica. Quando, nel corso del triennio di carica, venissero a mancare uno o più componenti del Comitato, esso può essere integrato con deliberazione del Consiglio Direttivo.
I membri così designati restano in carica sino alla scadenza originariamente fissata per quelli già in carica, e quindi sino alla data in cui sarebbe venuto a scadere il mandato del Comitato precedente.
Qualora il Comitato Esecutivo non sia istituito, le sue competenze sono esercitate dal Consiglio Direttivo.
Il Revisore dei conti può essere nominato dall’Assemblea ed ha il compito di controllare la contabilità ed il bilancio della L’U.P.I., riferendone all’Assemblea.
Il Revisore dura in carica per tre anni ed è rieleggibile; il suo eventuale compenso è fissato dall’Assemblea al momento della sua nomina.
Il Comitato Scientifico è organo facoltativo, istituire a discrezione del Consiglio Direttivo.
Ove istituito, esso è composto da un numero variabile di membri, da tre a dieci, secondo deliberazione del Consiglio Direttivo. Il Comitato Scientifico ha il compito di dare attuazione alle linee di indirizzo fissate dal Consiglio Direttivo e provvede:
I rappresentanti del Comitato Scientifico si rendono disponibili a valutare, nello svolgimento delle rispettive attività professionali, eventuali opportunità di sinergie che potrebbero realizzarsi con la realtà associativa della L’U.P.I., sempre nell’ottica di favorire sviluppo e competitività del sistema associativo e più in generale di quello economico e produttivo del Paese.
L’eventuale trattamento economico dei membri del comitato scientifico è fissato dal Consiglio Direttivo, ai suoi componenti possono essere rimborsate le spese di viaggio.
Il Collegio dei Probiviri, istituire a discrezione del Consiglio Direttivo. Il Collegio dei Probiviri è il sistema di garanzia statutario.
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre a cinque membri effettivi e due supplenti, eletti direttamente fra gli associati o fra esperti (quali magistrati in pensione, professori universitari in materia giuridiche ed avvocati con almeno 10 anni di iscrizione all’albo professionale) scelti dal consiglio direttivo.
La carica di Proboviro è incompatibile con analoga carica ricoperta presso qualunque altro livello del sistema, con la carica di Presidente, nonché con la carica di componente di qualunque altro Organo elettivo della L’U.P.I.
Nella prima riunione successiva all’elezione, il Collegio dei Probiviri nomina al proprio interno il Presidente ed il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente e ne esercita le funzioni in caso di temporanea assenza o impedimento.
Nel caso in cui un Proboviro venga a mancare in corso di esercizio, per dimissioni, decadenza o qualunque altra causa, si provvede alla sua sostituzione, mediante procedura elettiva, alla prima data utile.
Il Collegio dei Probiviri esercita le funzioni ad esso attribuite nel rispetto dei principi di imparzialità, indipendenza e autonomia.
Il Collegio dei Probiviri costituito presso l’U.P.I delibera sulle controversie tra soci dell’U.P.I circa l’interpretazione e/o l’applicazione del presente Statuto, di Regolamenti o di deliberati di Organi dell’U.P.I., nonché sui ricorsi presentati avverso le delibere di ammissione all’U.P.I., di commissariamento e di esclusione, nonché di decadenza dalla carica di componente di un Organo associativo; in funzione di Organo di riesame, sulle decisioni assunte dai Collegi dei Probiviri costituiti presso ogni grande socio del sistema confederale. Al fine di fornire al sistema confederale elementi di orientamento per una uniforme risoluzione delle controversie, le deliberazioni del Collegio dei Probiviri costituito presso l’U.P.I. sono periodicamente comunicate ai Collegi dei Probiviri costituiti presso ogni altro livello del sistema. La procedura innanzi al Collegio dei Probiviri è disciplinata da apposito regolamento approvato dal Consiglio;
Il Collegio dei Probiviri esprime pareri sull’interpretazione e/o l’applicazione del presente Statuto, del Codice Etico o di Regolamenti, a richiesta di un Organo dell’U.P.I.
Il Collegio dei Probiviri delibera a maggioranza dei propri componenti.
L’esercizio sociale dell’associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il 30 aprile dell’anno successivo all’esercizio finanziario considerato, il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio consuntivo dello stesso, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, e lo sottopone all’approvazione dell’assemblea degli associati.
Gli eventuali avanzi di gestione saranno destinati unicamente alle attività istituzionali dell'associazione. È in ogni caso fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Il patrimonio dell’U.P.I. è costituito dai beni che appartengono all’Associazione e che risultano dallo stato patrimoniale che fa parte del bilancio.
Ne fanno parte in particolare:
L’U.P.I. provvede alla propria attività utilizzando i seguenti proventi:
L’importo della quota annuale, è determinato dal Consiglio Direttivo; esso resta valido anche per i periodi successivi, sino a diversa deliberazione.
Le quote di associazione sono indivisibili; tuttavia il Consiglio Direttivo potrà ridurre l’importo della quota a chi verrà ammesso a far parte dell’Associazione nel corso dell’esercizio.
Il versamento viene sempre fatto all’U.P.I. nazionale, che provvederà a versare le quote di competenza alle sedi territoriali sulla base di quanto previsto nel regolamento.
Salvo ne risulti deliberata una nuova, la quota del precedente anno s’intende confermata per l’anno successivo. In tale ipotesi ogni Associato è tenuto al versamento della quota risultante dall’ultima deliberazione assembleare precedente entro un mese dall’inizio dell’anno solare per il quale la quota è richiesta. Gli Associati che sono ammessi all’U.P.I. in corso d’anno, devono effettuare il versamento della quota associativa entro un mese dalla deliberazione di ammissione da parte del Consiglio Direttivo.
Decorso tale mese, l’Associato verrà considerato moroso, e non potrà intervenire né esercitare i diritti di voto nelle Assemblee. Il mancato pagamento delle quote dovute da parte dell’associato entro il termine dell’esercizio in cui essi sono richiesti, determina la decadenza dell’Associato e la perdita dei conseguenti diritti, fatte invece salve le eventuali obbligazioni assunte dall’Associato stesso, sia verso l’U.P.I. che, eventualmente, verso terzi.
Il fondo di riserva è costituito dalla differenza attiva tra le entrate e le uscite di bilancio, accertate ed approvate da parte dell’Assemblea. L’Amministrazione, l’impiego e l’utilizzo del fondo di riserva sono disposti dall’Assemblea.
Ai sensi dell’art. 111 del D.P.R. 917/86 è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’U.P.I., salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge; è fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell’U.P.I., in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della Legge 23-121996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Nel caso di scioglimento l’Assemblea straordinaria nominerà uno o più liquidatori, fissandone i relativi compiti e poteri, nonché le eventuali remunerazioni.
L’eventuale sostituzione del o dei Liquidatori nominati, in corso di liquidazione, competerà all’Assemblea straordinaria.
L’Assemblea straordinaria delibererà circa la destinazione dei fondi residuati dopo l’avvenuta liquidazione, tenendo peraltro conto dell’obbligo di devolvere il patrimonio dell’U.P.I. ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della Legge 23-12-1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Durante il periodo transitorio finalizzato al consolidamento e alla crescita dell’U.P.I. dalla durata di 5 anni, le linee direttive ed organizzative saranno adottate dal Consiglio Direttivo al quale e riconosciuta la facoltà di prorogare tale periodo transitorio per una sola volta e per un periodo non superiore a 5 anni
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme del codice civile e delle altre leggi in materia.
Lo Statuto definisce identità, finalità e regole di funzionamento di UPI, oltre agli ambiti di rappresentanza e agli organi associativi.