STATUTO 

UNIONE PICCOLI IMPRENDITORI

  1. DENOMINAZIONE E AMBITI DI RAPPRESENTANZA 

È costituita L’Associazione Sindacale “U.P.I” – Unione Piccoli  Imprenditori ente non commerciale, senza fini di lucro, ai sensi del  Codice Civile e del D.lgs. n. 460/97 

La sede dell’Associazione è nel Comune di Napoli presso l’indirizzo  individuato dal Consiglio Direttivo. 

Con delibera del Consiglio Direttivo la sede dell’Associazione potrà essere trasferita nell’ambito del comune e al di fuori del comune di  Napoli sul territorio nazionale. 

La Stessa costituisce il sistema della rappresentanza generale e  unitario degli imprenditori della micro, piccola e media impresa,  dell’artigianato, del commercio, dell’agricoltura, della pesca, dei  servizi, della impresa minore, del lavoro autonomo e del terziario  avanzato, delle imprese del privato sociale, dei liberi  professionisti, delle organizzazioni del terzo settore e delle  associazioni in genere, operanti in qualsiasi attività in Italia,  nella Comunità Europea ed all’Estero. 

L’U.P.I. associa, in maniera diretta, enti privati e pubblici, che  operano nel settore dei lavori edili e dell’ingegneria civile, anche  marittima e costiera, nonché dell’agricoltura e tutte le aziende che  nei rispettivi settori prevedono l’utilizzo di lavoratori, di  attrezzature e di macchine operatrici. 

L’U.P.I., altresì associa in maniera diretta, aspiranti imprenditori  e pensionati, che condividano le finalità dell’U.P.I. stessa. U.P.I. è associazione libera ed indipendente da qualsivoglia  condizionamento, legame o vincolo con partiti, associazioni e  movimenti politici ed orienta il proprio funzionamento ai principi  ed alle regole contenute nel presente Statuto.

  1. DURATA 

L’U.P.I. ha durata illimitata. 

  1. VALORI E FINALITÀ DELL’ASSOCIAZIONE 

U.P.I. è un’organizzazione nazionale, articolata su piani regionali,  interprovinciali e provinciali, ed esplica le sue funzioni nell’ambito  dei principi e dei compiti essa attribuiti dal presente statuto e dal  regolamento di attuazione, in base alle decisioni degli organi  preposti. 

U.P.I. è fondata sui principi della mutualità, della solidarietà e  della libera adesione, ha carattere apartitico, autonomo ed  indipendente e senza fini di lucro ed è aperta a tutte le componenti  settoriali e culturali delle imprese artigiane, delle imprese Agricole e delle micro, piccole e medie imprese, dei lavoratori autonomi, degli  esercenti le attività commerciali, Coltivatori diretti, turistiche e  quelle professionali, dei consorzi e cooperative ed i loro soci, delle  associazioni di imprenditori, e delle associazioni di lavoro atipico, degli imprenditori in pensione, delle altre forme di lavoro  parasubordinato e dei pensionati in base al principio della libertà  dell’organizzazione sindacale, ai sensi dell’ordinamento giuridico  italiano e degli omologhi ordinamenti della Unione Europea. 

U.P.I. nelle sue azioni si ispira ai principi della dottrina sociale  cristiana. Nell’affermazione di questi principi concorre a promuovere  nella società e presso gli imprenditori coscienza dei valori sociali  e civili ed i comportamenti propri della imprenditorialità nel  contesto di una libera società di sviluppo. 

U.P.I. nell’ambito dei ruoli svolti dalle componenti del proprio  sistema e delle competenze attribuite a ciascuna, ha per scopo:

  1. a) rappresentare e tutelare in ogni campo gli interessi generali  degli associati, promuovendo, sviluppo economico e sociale  presso le istituzioni pubbliche e private, le organizza  politiche, economiche e sociali a livello nazionale, europeo e  internazionale, nonché a tutti i livelli territoriali; 
  2. b) promuovere e favorire iniziative di carattere sindacale,  legislativo, fiscale, economico, assistenziale, culturale e  sociale per una migliore valorizzazione delle risorse economiche  ed umane, nonché le intese con le altre organizzazioni sindacali,  politiche, economiche e sociali che consentano di perseguire in  comune più vaste finalità di progresso e sviluppo; 
  3. c) stipulare contratti collettivi nazionali di lavoro, contrattare  e sottoscrivere accordi integrativi territoriali ed aziendali,  nonché avviare e concludere ogni e qualsiasi trattativa  sindacale con le organizzazioni dei lavoratori dipendenti; 
  4. d) rappresentare gli iscritti innanzi a qualsiasi commissione  tributaria; 
  5. e) intervenire nelle controversie sindacale, collettive ed  individuali; 
  6. f) istituire collegi di conciliazione ed arbitrato, intesi a  redimere conflitti di interesse tra soci e tra le categorie  rappresentate;  
  7. g) favorire la creazione di nuove realtà, nonché l’organizzazione  e lo sviluppo degli enti cooperativi, mutualistici e delle  imprese sociali, anche al fine di incrementare le opportunità  occupazionali; 
  8. h) promuovere e favorire lo sviluppo delle relazioni economiche e  commerciali, con particolare riferimento alle attività di  impresa, solidarietà e volontariato nonché alle tematiche  inerenti la cooperazione lo sviluppo e l’integrazione europea; 
  9. i) favorire la cooperazione e la collaborazione tra soci anche  attraverso la costituzione di cooperative, consorzi e società,  e mediante la partecipazione dei lavoratori alla gestione e agli  utili dell’impresa, 
  10. j) svolgere la necessaria attività di supporto per l’innovazione  tecnologica, la ricerca scientifica, la promozione di rapporti  e di scambi di risorse tra i Paesi, a cominciare da quelli  mediterranei, promuovere l’internazionalizzazione delle  imprese, la produzione e l’impiego delle energie integrative e  rinnovabili; 
  11. k) Attuare iniziative di marketing, pubblicitarie, finanziarie e  culturali, organizzare ricerche, studi e convegni, su temi  economici, etici e sociali nell’interesse degli associati, anche  in collaborazione con altre associazioni, enti, ministeri e  camere di commercio; 
  12. l) Promuovere e costituire Enti Bilaterali, ovvero stipulare una  convenzione con un ente bilaterale già autorizzato al fine di  prestare le necessarie tutele di legge in materia di assistenza,  occupazione e mercato del lavoro; 
  13. m) Promuovere e sviluppare strutture ed organismi per l’assistenza  economica, finanziaria, organizzativa, produttiva, commerciale,  tecnica e sociale alle imprese;
  14. n) Partecipare alla costituzione di società, consorzi ed altre  associazioni per la realizzazione di attività atte al  miglioramento ed allo sviluppo della micro, piccola e media  impresa, compresa la forma cooperativa; 
  15. o) Promuovere e costituire un CAF (Centro di Assistenza Fiscale) di  cui al D.lgs. n. 241/99 e smi; 
  16. p) Promuovere e costituire un CAA (Centro di Assistenza Agricola)  di cui al D. lgs. n. 165/99 e smi; 
  17. q) Promuovere e costituire un CAT (Centro di Assistenza Tecnica) di  cui al D. 114/98 e smi 
  18. r) Promuovere, partecipare o contribuire a fondazioni o ad  istituzioni specializzate; 
  19. s) Promuovere, in attuazione della legge n. 152 del 30 Marzo 200l,  la costituzione di un istituto di patronato e di assistenza  sociale, ovvero stipulare una convenzione con un istituto di  patronato già autorizzato al fine di prestare le tutele e  assistenze di legge a favore degli associati, dei pensionati e  dei cittadini in genere; 
  20. t) Promuovere la costituzione intersettoriale di cooperative e  partecipare all’indirizzo di gestione di esse, anche per la  costruzione e/o acquisizione di complessi edilizi e commerciali per i propri associati e per i loro familiari, compreso le persone  anziane; 
  21. u) Promuovere la costituzione di forme associative, realtà no-profit  e di imprese finalizzate allo sviluppo di attività sociali,  culturali, del tempo libero, di assistenza socio-sanitaria, di  volontariato, di cooperazione allo sviluppo, di formazione  professionale e di avviamento al lavoro; 
  22. v) Designare rappresentanti presso Enti, Amministrazioni, Istituti,  Comitati, Commissioni e Associazioni; 
  23. w) Stipulare convenzioni ed accordi con banche, società finanziarie  e strutture similari per l’accesso ai finanziamenti, l’apertura  di conti correnti, la concessione di mutui, fidi, scoperti di  conto corrente, finanziamenti agevolati e, in generale, attingere  a tutte quelle fonti di finanziamento mirate al potenziamento dei  settori di cui all’art. 2 del presente statuto;
  24. x) Esercitare l’attività di editoria delegandone all’uopo la  gestione anche a terzi, ai fini della pubblicazione e della  diffusione di notiziari, periodici, giornali sia cartacei che on line, libri, opuscoli, documentari filmati ed ogni altro mezzo  di comunicazione necessario per la veicolazione, all’interno ed  all’esterno del sistema associativo, di informazioni, iniziative,  proposte, incontri, seminari, corsi, ricerche, etc., per un  maggiore sviluppo delle attività imprenditoriali; 
  25. y) Stabilire rapporti permanenti di confronto con le istituzioni e  gli enti pubblici e privati competenti sulle tematiche inerenti  la formazione. In particolare l’attività di formazione viene così  articolata: 
  • Partecipare attivamente alle politiche formative dell’Unione Europea,  sia promuovendo il ruolo del dialogo sociale e delle strutture  paritetiche, sia concorrendo ai programmi ed alle azioni comunitarie; • Sviluppare ricerche e studi sui bisogni formativi e sulle esigenze  di sviluppo delle aziende e dei lavoratori; 
  • Promuovere, organizzare e gestire corsi professionali di formazione,  aggiornamento, qualificazione e riqualificazione nei vari settori di  intervento del mondo del lavoro e dell’economia; 
  • Favorire la partecipazione alla formazione professionale permanente  per coloro che intendano perfezionare il proprio know-how ed acquisire  nuove professionalità; 
  • Valorizzare la riconversione, l’aggiornamento e l’orientamento delle  categorie sociali occupate o soggette a fenomeni di espulsione/uscita  dal mercato del lavoro e delle professioni; 
  • Progettare moduli e tipologie di corsi; 
  • Coordinare le proprie attività con quelle degli Enti Bilaterali  Nazionali e Regionali, operanti nel campo della formazione  professionale, al fine di favorire un’articolazione funzionale dei  compiti ed evitare sovrapposizioni e duplicazioni di attività; 
  • Promuovere l’orientamento professionale attraverso l’erogazione di  borse di studio, la progettazione di iniziative pilota, e la diffusione  di esperienze (stage, visite guidate, alternanza scuola lavoro) in  collaborazione con le imprese, gli istituti scolastici e le Università. 

Per tali fini, U.P.I. potrà avvalersi di opportune risorse umane, anche  esterne dall’associazione, 

per supportare in maniera altamente qualificata e di merito le  iniziative intraprese. 

Inoltre, oltre l’azione diretta, U.P.I. potrà erogare contributi,  effettuare beneficenza e compiere ogni atto giuridico utile per il  conseguimento delle finalità di cui sopra, ivi compresa l’acquisizione  e l’alienazione di partecipazioni, anche azionarie, in società di  capitali, nonché aderire ad organizzazioni ed enti nazionali, europei  ed internazionali.

 

  1. ACCORDI ECONOMICI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO 

Nell’interesse delle categorie rappresentate, l’U.P.I. stipula in  sede nazionale accordi economici, patti e contratti sindacali  collettivi. L’U.P.I. promuove altresì la definizione di accordi  contrattuali collettivi di secondo e terzo livello nell’interesse  precipuo degli iscritti. 

Tali accordi, patti o contratti saranno firmati dal Presidente, quale  legale rappresentante dell’U. P. I o da persona da lui direttamente  delegata. 

Gli accordi economici, i patti e i contratti collettivi sindacali  stipulati dalle altre componenti del sistema confederale saranno  sottoposti all’approvazione preventiva del consiglio direttivo  nazionale. 

  1. PARI OPPORTUNITA’ 

L’U.P.I. si impegna a promuovere, a tutti i livelli, le pari  opportunità di partecipazione di uomini e donne sia nelle assemblee  rappresentative sia negli organi decisionali. 

  1. STRUTTURA  

Tutti i livelli che compongono il sistema organizzativo conformano  la propria azione ai principi e agli scopi previsti dal presente  Statuto nonché al regolamento della L’U.P.I. Ogni comportamento  fuorviante comporterà l’uscita immediata dal sistema organizzativo 

ad insindacabile giudizio del consiglio direttivo, sentito il parere  del collegio dei probiviri. 

  1. ARTICOLAZIONI TERRITORIALI 

Sono articolazioni territoriali della L’U.P.I.: 

  • L’U.P.I. REGIONALI: costituiscono il livello regionale della  L’U.P.I., che associano e rappresentano le imprese, gli  imprenditori, i professionisti, i lavoratori autonomi, gli aspiranti  imprenditori ed i pensionati con sede od unità locali nel territorio  di propria competenza; 
  • L’U.P.I. TERRITORIALI: sono articolazioni territoriali  dell’U.P.I. che costituiscono il sistema di rappresentanza delle  imprese, gli imprenditori, i professionisti, i lavoratori autonomi,  gli aspiranti imprenditori ed i pensionati con sede od unità locali 

 

nel territorio di propria competenza (ad esempio: provincie, città  metropolitane, distretti territoriali omogenei, etc.); · L’U.P.I. COMUNITARIE: sono articolazioni territoriali  dell’U.P.I. che costituiscono il sistema di rappresentanza delle  imprese, gli imprenditori, i professionisti, i lavoratori autonomi,  gli aspiranti imprenditori ed i pensionati con sede od unità locali  nel territorio di propria competenza (ad esempio: stati membri UE,  distretti territoriali omogenei sul territorio comunitario, etc.); 

  • L’U.P.I. EXTRACOMUNITARIE: sono articolazioni territoriali  dell’U.P.I. che costituiscono il sistema di rappresentanza delle  imprese, gli imprenditori, i professionisti, i lavoratori autonomi,  gli aspiranti imprenditori ed i pensionati con sede od unità locali  nel territorio di propria competenza (ad esempio: stati membri extra  UE, distretti territoriali omogenei fuori dal territorio  comunitario, etc.). 
  • Le strutture zonale risponde di fronte a terzi ed in giudizio  unicamente delle obbligazioni assunte su mandato del Comitato  Esecutivo zonale. 
  1. AUTONOMIA GIURIDICAA, AMMINISTRATIVA E PATRIMONIALE 
  • Le strutture dell’U.P.I. ai vari livelli sono Organismi  giuridicamente e amministrativamente autonomi e, pertanto, strutture  diverse che non rispondono delle obbligazioni assunte da altre  strutture o dall’U.P.I. Nazionale e viceversa. 

le società e gli Enti promossi e/o di emanazione dell’U.P.I., gli  organismi periferici dell’U.P.I. o le persone che rispettivamente li  rappresentano, sono responsabili di tutte le obbligazioni da essi a  qualsiasi titolo e verso chiunque assunte, con esclusione quindi di  qualsiasi responsabilità a carico dell’Unione Piccoli Imprenditori  Nazionale, né potranno in alcun modo chiedere di essere sollevate  dalle stesse per qualsiasi motivo, ed in particolare, per il vincolo  associativo all’U.P.I. 

  • Resta inteso che per tutti i rapporti di natura patrimoniale,  intercorrenti con terzi (fornitori, personale, collaborazioni  autonome etc., nessuno escluso) è fatto espresso obbligo ai  responsabili di detti organismi di esibire copia dello Statuto a  detti terzi, che ne devono prendere visione per iscritto. 

In difetto di ciò, e ove mai fosse chiamata a rispondere di tali  obbligazioni l’U.P.I. Nazionale, quest’ultima potrà rivolersi  direttamente nei confronti delle persone fisiche responsabili delle  strutture dell’U.P.I. ai vari livelli.

 

  1. ARTICOLAZIONI ORGANIZZATIVE 

Sono articolazioni organizzative della L’U.P.I.: 

  • U.P.I. GIOVANI IMPRENDITORI: è una struttura interna di  coordinamento, cui aderiscono i giovani delle categorie  rappresentate da U.P.I. Giovani Imprenditori assicura la formazione  socioculturale, la qualificazione professionale e imprenditoriale,  la partecipazione dei giovani alle scelte e all’azione sindacale.  L’attività di U.P.I. Giovani Imprenditori è disciplinata da apposito  regolamento approvato dal Consiglio direttivo della L’U.P.I. 
  • U.P.I. DONNE: è una struttura interna di coordinamento delle  donne socie di U.P.I. costituito a tutti i livelli territoriali  dell’U.P.I. Si prefigge di: concorrere al conseguimento dell’oggetto  sociale di U.P.I., con particolare riferimento alle iniziative ed  attività che direttamente/indirettamente riguardano l’imprenditoria  femminile; partecipare alle istituzioni, pubbliche e private, della  parità di genere e agli organismi per le politiche femminili  appositamente costituiti. L’attività di U.P.I. Donne è disciplinata  da apposito Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo della  l’U.P.I. 
  • COMITATI DI CATEGORIA U.P.I.: sono strutture interne di  coordinamento, costituite a tutti i livelli territoriali della  U.P.I., che raggruppano gli imprenditori, i professionisti, i  lavoratori autonomi, gli aspiranti imprenditori ed i pensionati che  appartengono ad un particolare settore economico/produttivo. Hanno  lo scopo di individuare e rappresentare gli interessi della specifica  categoria. A tal fine, è prevista la nomina all’interno di ciascun  Comitato di categoria U.P.I. di uno o più membri delegati che  rappresentino e siano portavoce degli interessi della categoria nei  rapporti all’interno dell’U.P.I. e con gli organi della stessa e con  i terzi, enti privati e pubblici, a livello centrale e/o a livello  territoriale. 

Ulteriori articolazioni organizzative potranno essere in futuro  istituite su delibera del consiglio direttivo. 

  1. REQUISITI DI APPARTENENZA  

Le aziende che intendono associarsi all’U.P.I.: 

  • condividono e rispettano lo Statuto dell’U.P.I.; · contribuiscono alla vita e allo sviluppo della stessa,  attraverso partecipazione attiva;

 

  1. SOCI 

Sono soci dell’U.P.I.: 

  • Gli imprenditori della micro, piccola e media impresa,  dell’artigianato, del commercio, dell’agricoltura, della pesca, dei  servizi, della impresa minore, del lavoro autonomo e del terziario  avanzato, delle imprese del privato sociale, dei liberi  professionisti, delle organizzazioni del terzo settore e delle  associazioni in genere, operanti in qualsiasi attività in Italia,  nella Comunità Europea ed all’Estero; 
  • Le aziende private e pubbliche, che operano nel settore dei  lavori edili e dell’ingegneria civile, anche marittima e costiera,  nonché dell’agricoltura e tutte le aziende che nei rispettivi settori  prevedono l’utilizzo di lavoratori, di attrezzature e di macchine  operatrici; 
  • Gli aspiranti imprenditori ed i pensionati, che condividano le  finalità dell’U.P.I. stessa; 

È esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa. Tutti  gli associati hanno diritto di voto per l’approvazione e le  modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli  organi direttivi dell’associazione. 

La qualità di associato è intrasmissibile, ad eccezione dei  trasferimenti a causa di morte. 

Le quote associative non sono rivalutabili né rimborsabili. A tal  fine chi voglia associarsi deve: 

  • presentare domanda scritta di richiesta di adesione al  Consiglio Direttivo. Sull’ammissibilità si decide a maggioranza,  comunicando in forma scritta all’aspirante socio le motivazioni  dell’eventuale rigetto della domanda di ammissione; la domanda dovrà  indicare le generalità del legale rappresentante e le necessarie  informazioni riguardo le attività imprenditoriali svolte. 
  • dichiarare di accettare le norme dello statuto e le  deliberazioni degli organi sociali; 
  • versare la quota di adesione annuale, direttamente all’U.P.I.; Gli associati tutti sono tenuti all’osservanza delle norme del  presente Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni  adottate dagli organi sociali. 
  1. DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI 

Tutti gli associati, purché in regola con il pagamento della quota  associativa, hanno diritto a: 

  • partecipare alla vita associativa;
  • ricoprire le cariche associative; 
  • partecipare all’assemblea con diritto di voto; 

 avvalersi delle prestazioni fornite dall’U.P.I. conformemente a  quanto stabilito dal presente Statuto e dagli Statuti degli altri  livelli del sistema confederale. 

Tutti gli associati sono obbligati: 

  • al pagamento della quota associativa; 
  • all’osservanza del presente statuto; 
  • all’osservanza del codice deontologico (ove previsto); · all’osservanza delle deliberazioni; 
  • a visionare gli avvisi e le comunicazioni da parte del consiglio  direttivo pubblicate sul sito web dell’associazione. 
  1. PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO 

La qualità di associato si perde per dimissioni (recesso), decadenza  od esclusione. 

Le dimissioni (recesso) dovranno essere in ogni caso comunicate con  lettera raccomandata o a mezzo pec inviata almeno un mese prima del  termine dell’esercizio annuale per i soci ordinari. In caso contrario  esse non liberano l’associato dall’obbligo di pagamento della quota  associativa per l’anno successivo. 

La decadenza dell’associato è dichiarata dal Consiglio Direttivo in  caso di mancata corresponsione, nei termini, della quota  associativa, ed in ogni altro caso di manifesto e volontario  inadempimento agli obblighi associativi. 

L’esclusione dell’associato è dichiarata dal Consiglio Direttivo a  seguito di dichiarazione di fallimento od assoggettamento ad altre  procedure concorsuali dell’associato, in caso di perdita dei  requisiti soggettivi previsti all’atto dell’ammissione od in  presenza di gravi fatti che hanno reso incompatibile l’appartenenza  dell’associato all’U.P.I. La valutazione della gravità e della  rilevanza di questi fatti è riservata in modo insindacabile al  Consiglio Direttivo sentito il parere del Collegio dei Probiviri (se  costituito). 

  1. ORGANI 

Sono organi dell’U.P.I.: 

  • l’Assemblea; 
  • il Consiglio Direttivo; 
  • il Presidente;
  • il Vice Presidente; 
  • il Collegio dei Probiviri; 
  • il Revisore dei conti; 
  • il Comitato Scientifico (organo facoltativo); 
  • il Comitato Esecutivo (organo facoltativo); 
  1. ASSEMBLEA 

L’Assemblea è composta da tutti i soci. 

Ciascun socio ha diritto ad un solo voto e può, con delega scritta,  farsi rappresentare da altro associato. Nessun associato potrà  disporre di più di due deleghe. 

L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno in sessione  ordinaria, per l’approvazione del bilancio. 

L’assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisi la  necessità o ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli  associati. 

L’Assemblea ordinaria è validamente costituita: 

  • in prima convocazione, se ad essa partecipino, direttamente o  per delega, almeno la maggioranza degli Associati; 
  • in seconda convocazione qualunque sia il numero dei  partecipanti. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese,  in prima convocazione a maggioranza di voti; in seconda convocazione  a maggioranza semplice. 

per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione  del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli  associati. 

Le deliberazioni assembleari vengono riportate sul Libro  appositamente istituito. 

Le Assemblee sono convocate con un preavviso di almeno 8 giorni  naturali, dal Presidente, mediante avviso di convocazione da  pubblicarsi sul sito web dell’U.P.I. 

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente ed in caso di sua assenza  od impedimento, dal Vice Presidente e si terranno nella sede od in  altro luogo che il Consiglio Direttivo ritenesse opportuno. In caso  di impedimento del Presidente e del Vice Presidente.

  1. COMPETENZE DELL’ASSEMBLEA 

L’Assemblea ordinaria: 

  • approva i bilanci, preventivo e consuntivo; 
  • determina il numero dei membri del Consiglio Direttivo, entro  i limiti stabiliti dallo statuto; 
  • elegge il Consiglio Direttivo; 
  • nomina il Revisore dei conti; 
  • delibera circa l’utilizzazione, l’amministrazione e l’impiego  del fondo di riserva. 

sulla sua liquidazione, sulla nomina di uno o più liquidatori, nonché  sulla destinazione dell’eventuale attivo residuo. 

  1. CONSIGLIO DIRETTIVO 

L’U.P.I. è amministrata da un consiglio direttivo composto da un  numero di membri dispari non inferiore a cinque (5) e non superiore  a undici (11) così qualificati: 1 presidente; 1 o 2 vice presidente/i; 1 segretario; 2 consiglieri. Il Consiglio dura in  carica cinque anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Il Consiglio  direttivo nomina al proprio interno il presidente ed il o i vice presidenti dell’U.P.I. 

L’uscita di un socio dalla L’U.P.I., per qualsiasi causa – determina  l’immediata e contestuale cessazione del proprio incarico di  Consigliere. In tal caso ed in tutte le ipotesi in cui venga a  mancare per dimissioni o altra causa, uno o più membri del Consiglio,  il Consiglio direttivo coopterà altri membri in sostituzione dei  membri mancanti i quali rimarranno in carica fino alla prima  assemblea, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza  del Consiglio direttivo che li ha cooptati. 

In caso di particolare necessità o per gravi motivi personali, i  Consiglieri possono farsi rappresentare a mezzo delega da un altro  Consigliere o da un’altra persona che ricopra una carica direttiva  nell’associazione o ente di appartenenza del membro stesso, per non  più di due sedute consecutive. In via eccezionale, la federazione  ordinaria che abbia espresso un proprio membro nel Consiglio può  sostituire il proprio delegato, dandone comunicazione scritta  all’associazione. 

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la  partecipazione di almeno un terzo dei suoi componenti in carica.  Esso provvede a: 

  • fissare gli obiettivi ed i programmi in conformità dello  statuto.
  • disporre le linee d’indirizzo per la migliore organizzazione e  per il suo funzionamento; 
  • delibera sulle modifiche dello statuto; 
  • ad organizzare l’U.P.I. ed a garantirne il funzionamento, ad  assumere, licenziare ed amministrare il personale dipendente, a dare  attuazione alle iniziative utili od idonee al raggiungimento degli  scopi sociali e ad amministrare il patrimonio dell’Associazione; 
  • predisporre i bilanci ed il rendiconto di attività; · nominare, ed eventualmente revocare, i membri del Comitato  Esecutivo. 

Il Consiglio può affidare ad uno dei suoi membri le funzioni di  tesoriere. 

Il Consiglio delibera sull’ammissione dei nuovi associati e sulla  decadenza ed esclusione degli associati. 

Il Consiglio Direttivo, nella sua prima seduta, qualora non vi abbia  provveduto l’Assemblea, elegge il Presidente ed il Vice Presidente,  determinandone i relativi poteri. 

Le riunioni potranno essere tenute in videoconferenza o  teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere  identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed  intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti  affrontati; in presenza di tali requisiti il Consiglio Direttivo si  considera validamente tenuto nel luogo nel quale si trovano il  Presidente ed il Segretario della riunione, in modo tale che sia  consentita la redazione e la sottoscrizione del verbale. 

Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei votanti  presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Il  Consiglio Direttivo si riunisce a seguito di convocazione del  Presidente o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei  suoi membri. 

In ogni caso l’avviso di convocazione deve essere inviato, a ciascun  Consigliere, almeno 8 (otto) giorni prima della seduta, a mezzo  raccomandata, telegramma, telex, telefax, corriere, pec o posta  elettronica e deve precisare gli argomenti iscritti all’ordine del  giorno. 

Il Segretario delle riunioni consiliari è scelto dal presidente tra  i Consiglieri ovvero designato dal Consiglio anche tra le persone  estranee al Consiglio. 

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo verranno riportate nel  Libro appositamente istituito. 

Il Consiglio Direttivo è nominato dall’Assemblea. Sono eleggibili  nella qualità di membri del consiglio direttivo tutti i soci in  regola con le quote di adesione e che abbiano sufficiente esperienza 

per la corretta gestione dell’U.P.I. stessa. A tal fine, allo scopo  di permettere ai membri dell’assemblea una corretta valutazione dei  candidati alla carica di membro del consiglio direttivo, i soggetti  interessati a proporre la propria candidatura devono comunicare a  mezzo pec all’U.P.I. tale volontà unitamente ad un proprio curriculum  professionale entro 

90 giorni precedenti la scadenza del mandato del consiglio direttivo  in carica. 

Il consiglio direttivo deve pubblicare tali candidature sul sito web  dell’associazione al fine di portarne a conoscenza tutti i membri  dell’assemblea entro i successivi 45 giorni. 

  1. IL PRESIDENTE 

Il Presidente dura in carica per l’intera durata del consiglio  direttivo. Il suo mandato è rinnovabile. 

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’U.P.I. di fronte ai  terzi ed in giudizio e la firma sociale; ha i poteri di ordinaria e  straordinaria amministrazione, sottoscrivere convenzioni, adesioni  e partecipazioni societarie, può aprire conti. È facoltà del  Presidente e del Vice Presidente sottoscrivere, a firma disgiunta,  conti correnti bancari; tuttavia il potere di firma del  vicepresidente è subordinato ad espressa delega del Presidente. 

Egli presiede il Consiglio Direttivo, il Comitato Esecutivo e  l’Assemblea dei Soci. 

Il Presidente provvede a convocare l’Assemblea in base a quanto  stabilito dalla legge e dal presente statuto. 

I poteri del Presidente sono conferiti dal Consiglio direttivo.  L’eventuale trattamento economico del Presidente è fissato dallo  stesso Consiglio Direttivo. 

  1. IL VICE PRESIDENTE 

Il Vice Presidente esercita su espressa delega del Presidente, le  mansioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento. Al  Vicepresidente compete la proposizione delle strategie di sviluppo  dell’associazione e la supervisione sull’attività operativa. 

Le funzioni e i poteri specifici del Vice Presidente sono determinati  dal Consiglio Direttivo. 

L’eventuale trattamento economico del Vice Presidente è fissato  dallo stesso Consiglio Direttivo 

  1. IL COMITATO ESECUTIVO (ORGANO FACOLTATIVO) 

Il Comitato Esecutivo è organo facoltativo, istituire a discrezione  del Consiglio Direttivo. 

Ove istituito, esso è composto da un numero variabile di membri, da  tre a dieci, secondo deliberazione del Consiglio Direttivo; ne fanno  parte di diritto il Presidente del Consiglio direttivo ed il Vice presidente. 

Gli altri membri sono scelti tra i Consiglieri. 

I suoi componenti durano in carica per il medesimo periodo della  carica di Consigliere e sono rieleggibili. 

Il Comitato Esecutivo ha il compito di dare attuazione alle linee di  indirizzo fissate dal Consiglio Direttivo e provvede: · a dare esecuzione a tutti gli atti necessari per un’efficiente  gestione ed amministrazione dell’U.P.I. 

  • a redigere il regolamento interno da sottoporre  all’approvazione dell’Assemblea, fissando, tra l’altro, le mansioni,  i poteri ed il trattamento economico del personale dipendente. Il Comitato Esecutivo si riunisce a seguito di convocazione del  Presidente o quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi  membri. 

In ogni caso l’avviso di convocazione dovrà essere inviato, a ciascun  componente almeno tre giorni prima della seduta, a mezzo  raccomandata, telegramma, telex, telefax, messaggio di posta  elettronica o corriere, e dovrà precisare gli argomenti iscritti  all’ordine del giorno. 

Le deliberazioni del Comitato Esecutivo sono validamente assunte con  il voto favorevole della maggioranza dei membri in carica. Quando,  nel corso del triennio di carica, venissero a mancare uno o più componenti del Comitato, esso può essere integrato con deliberazione  del Consiglio Direttivo. 

I membri così designati restano in carica sino alla scadenza  originariamente fissata per quelli già in carica, e quindi sino alla  data in cui sarebbe venuto a scadere il mandato del Comitato  precedente. 

Qualora il Comitato Esecutivo non sia istituito, le sue competenze  sono esercitate dal Consiglio Direttivo. 

  1. REVISORE DEI CONTI  

Il Revisore dei conti può essere nominato dall’Assemblea ed ha il  compito di controllare la contabilità ed il bilancio della L’U.P.I.,  riferendone all’Assemblea.

Il Revisore dura in carica per tre anni ed è rieleggibile; il suo  eventuale compenso è fissato dall’Assemblea al momento della sua  nomina. 

  1. IL COMITATO SCIENTIFICO (ORGANO FACOLTATIVO) 

Il Comitato Scientifico è organo facoltativo, istituire a  discrezione del Consiglio Direttivo. 

Ove istituito, esso è composto da un numero variabile di membri, da  tre a dieci, secondo deliberazione del Consiglio Direttivo. Il  Comitato Scientifico ha il compito di dare attuazione alle linee di  indirizzo fissate dal Consiglio Direttivo e provvede: 

  • stilare studi scientifici e redigere pubblicazioni nelle aree  tematiche individuate dal Consiglio Direttivo. 
  • individuare ed elaborare idee progettuali e tematiche di studio  e di ricerca che siano coerenti e funzionali alle linee strategiche  definite dall’Associazione; 
  • definire l’analisi dei costi-benefici delle iniziative  selezionate nonché tempi e metodi per la loro realizzazione; I rappresentanti del Comitato Scientifico si rendono disponibili a  valutare, nello svolgimento delle rispettive attività professionali,  eventuali opportunità di sinergie che potrebbero realizzarsi con la  realtà associativa della L’U.P.I., sempre nell’ottica di favorire  sviluppo e competitività del sistema associativo e più in generale  di quello economico e produttivo del Paese. 

L’eventuale trattamento economico dei membri del comitato  scientifico è fissato dal Consiglio Direttivo, ai suoi componenti  possono essere rimborsate le spese di viaggio. 

  1. COLLEGIO DEI PROBIVIRI 

Il Collegio dei Probiviri, istituire a discrezione del Consiglio  Direttivo. Il Collegio dei Probiviri è il sistema di garanzia  statutario. 

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre a cinque membri effettivi  e due supplenti, eletti direttamente fra gli associati o fra esperti  (quali magistrati in pensione, professori universitari in materia  giuridiche ed avvocati con almeno 10 anni di iscrizione all’albo  professionale) scelti dal consiglio direttivo. 

La carica di Proboviro è incompatibile con analoga carica ricoperta  presso qualunque altro livello del sistema, con la carica di  Presidente, nonché con la carica di componente di qualunque altro  Organo elettivo della L’U.P.I. 

Nella prima riunione successiva all’elezione, il Collegio dei  Probiviri nomina al proprio interno il Presidente ed il Vice  Presidente, che sostituisce il Presidente e ne esercita le funzioni  in caso di temporanea assenza o impedimento. 

Nel caso in cui un Proboviro venga a mancare in corso di esercizio,  per dimissioni, decadenza o qualunque altra causa, si provvede alla  sua sostituzione, mediante procedura elettiva, alla prima data utile. 

Il Collegio dei Probiviri esercita le funzioni ad esso attribuite  nel rispetto dei principi di imparzialità, indipendenza e autonomia. Il Collegio dei Probiviri costituito presso l’U.P.I delibera sulle  controversie tra soci dell’U.P.I circa l’interpretazione e/o  l’applicazione del presente Statuto, di Regolamenti o di deliberati  di Organi dell’U.P.I., nonché sui ricorsi presentati avverso le  delibere di ammissione all’U.P.I., di commissariamento e di  esclusione, nonché di decadenza dalla carica di componente di un  Organo associativo; in funzione di Organo di riesame, sulle decisioni  assunte dai Collegi dei Probiviri costituiti presso ogni grande socio  del sistema confederale. Al fine di fornire al sistema confederale  elementi di orientamento per una uniforme risoluzione delle  controversie, le deliberazioni del Collegio dei Probiviri costituito  presso l’U.P.I. sono periodicamente comunicate ai Collegi dei  Probiviri costituiti presso ogni altro livello del sistema. La  procedura innanzi al Collegio dei Probiviri è disciplinata da  apposito regolamento approvato dal Consiglio; 

Il Collegio dei Probiviri esprime pareri sull’interpretazione e/o  l’applicazione del presente Statuto, del Codice Etico o di  Regolamenti, a richiesta di un Organo dell’U.P.I. 

Il Collegio dei Probiviri delibera a maggioranza dei propri  componenti. 

  1. BILANCIO 

L’esercizio sociale dell’associazione ha inizio e termine  rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ciascun anno.  Entro il 30 aprile dell’anno successivo all’esercizio finanziario  considerato, il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio  consuntivo dello stesso, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, e lo sottopone all’approvazione  dell’assemblea degli associati. 

Gli eventuali avanzi di gestione saranno destinati unicamente alle  attività istituzionali dell’associazione. È in ogni caso fatto  divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di  gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita  dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non  siano imposte dalla legge. 

  1. PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE 

Il patrimonio dell’U.P.I. è costituito dai beni che appartengono  all’Associazione e che risultano dallo stato patrimoniale che fa  parte del bilancio. 

Ne fanno parte in particolare: 

  • mi beni conferiti in sede di costituzione dell’associazione; · i beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà  dell’Associazione; 
  • i fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio; · i beni ricevuti per donazione, eredità o legato. 

L’U.P.I. provvede alla propria attività utilizzando i seguenti  proventi: 

  • le quote associative; 
  • i redditi dei beni patrimoniali; 
  • accesso a finanziamenti pubblici; 
  • le erogazioni e contributi che eventualmente provengano da  terzi. La quota annuale di Associazione è dovuta da ciascun associato  una volta all’anno. Essa deve essere corrisposta anche all’atto  dell’ammissione. 

L’importo della quota annuale, è determinato dal Consiglio  Direttivo; esso resta valido anche per i periodi successivi, sino a  diversa deliberazione. 

Le quote di associazione sono indivisibili; tuttavia il Consiglio  Direttivo potrà ridurre l’importo della quota a chi verrà ammesso a  far parte dell’Associazione nel corso dell’esercizio. Il versamento viene sempre fatto all’U.P.I. nazionale, che  provvederà a versare le quote di competenza alle sedi territoriali  sulla base di quanto previsto nel regolamento. 

Salvo ne risulti deliberata una nuova, la quota del precedente anno  s’intende confermata per l’anno successivo. In tale ipotesi ogni  Associato è tenuto al versamento della quota risultante dall’ultima  deliberazione assembleare precedente entro un mese dall’inizio  dell’anno solare per il quale la quota è richiesta. Gli Associati che sono ammessi all’U.P.I. in corso d’anno, devono effettuare il  versamento della quota associativa entro un mese dalla deliberazione  di ammissione da parte del Consiglio Direttivo. 

Decorso tale mese, l’Associato verrà considerato moroso, e non potrà  intervenire né esercitare i diritti di voto nelle Assemblee. Il  mancato pagamento delle quote dovute da parte dell’associato entro  il termine dell’esercizio in cui essi sono richiesti, determina la  decadenza dell’Associato e la perdita dei conseguenti diritti, fatte  invece salve le eventuali obbligazioni assunte dall’Associato  stesso, sia verso l’U.P.I. che, eventualmente, verso terzi. 

  1. FONDO DI RISERVA 

Il fondo di riserva è costituito dalla differenza attiva tra le  entrate e le uscite di bilancio, accertate ed approvate da parte  dell’Assemblea. L’Amministrazione, l’impiego e l’utilizzo del fondo  di riserva sono disposti dall’Assemblea. 

Ai sensi dell’art. 111 del D.P.R. 917/86 è fatto divieto di  distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione,  nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’U.P.I., salvo  che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;  è fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell’U.P.I., in caso di  suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con  finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo  di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della Legge 23-12- 

1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. 27. SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELL’U.P.I. 

Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione  del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli  associati. 

Nel caso di scioglimento l’Assemblea straordinaria nominerà uno o  più liquidatori, fissandone i relativi compiti e poteri, nonché le  eventuali remunerazioni. 

L’eventuale sostituzione del o dei Liquidatori nominati, in corso di  liquidazione, competerà all’Assemblea straordinaria. L’Assemblea straordinaria delibererà circa la destinazione dei fondi  residuati dopo l’avvenuta liquidazione, tenendo peraltro conto  dell’obbligo di devolvere il patrimonio dell’U.P.I. ad altra  associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità,  sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della Legge 23-12-1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta  dalla legge. 

  1. PERIODO TRANSITORIO 

Durante il periodo transitorio finalizzato al consolidamento e alla  crescita dell’U.P.I. dalla durata di 5 anni, le linee direttive ed  organizzative saranno adottate dal Consiglio Direttivo al quale e  riconosciuta la facoltà di prorogare tale periodo transitorio per  una sola volta e per un periodo non superiore a 5 anni 

  1. NORME APPLICABILI 

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto,  valgono le norme del codice civile e delle altre leggi in materia.